| L'omessa comunicazione dei dati del conducente ex art. 126 bis C.d.S. |
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L'esigenza di scoraggiare le infrazioni al codice della strada ha indotto il legislatore italiano ad introdurre nel 2002 la cd "patente a punti" e di conseguenza a punire alcune tra le più gravi violazioni oltre che con la classica sanzione principale di natura pecuniaria anche con quella accessoria della decurtazione dei punti della patente. L'introduzione del nuovo istituto ha reso necessari alcuni accorgimenti al fine di evitare che soggetti estranei all'infrazione potessero subire ingiustamente la sottrazione dei punti, e ci si riferisce in particolare al caso, molto frequente nella pratica, in cui l'autore della violazione non sia identificato immediatamente, nel qual caso verrà perseguito in primis il proprietario del veicolo risultante dai pubblici registri automobilistici. Proprio nella suddetta ipotesi trova applicazione l'articolo 126 bis del Codice della Strada, in base al quale è statuito l'obbligo del proprietario alla comunicazione dell'identità del conducente, pena il pagamento di una somma tra i 250 e i 1000 euro. L'applicazione pratica della citata norma ha posto da subito una serie di problemi di non facile soluzione, primo fra tutti l'individuazione del momento a partire dal quale il proprietario del veicolo è obbligato a comunicare i dati del trasgressore. La prassi consolidata vede l'invio, da parte dell'organo di polizia che ha accertato l'infrazione, del modulo di comunicazione dei dati unitamente alla notifica del verbale, con diffida ad adempiere entro 60 giorni. Occorre premettere che, trattandosi di sanzione accessoria, essa discende dall'irrogazione della sanzione principale, che a sua volta non può concretizzarsi prima che la vicenda sia definitivamente chiusa: non prima, cioè, che il proprietario del veicolo abbia avuto l'opportunità di contestare la sanzione principale, e che l'eventuale giudizio si sia concluso a suo sfavore. Il presupposto del sopra indicato obbligo, dunque, è che la responsabilità del conducente riguardo all'infrazione non sia più contestabile: se la comunicazione è finalizzata a punire l'autore dell'infrazione, infatti, essa non può essere pretesa prima che la violazione sia accertata in modo definitivo. Una soluzione diversa contrasterebbe con il principio "nemo tenetur se detegere" in base al quale nessuno può essere costretto ad accusarsi, e comprometterebbe la libertà di circolazione (art. 16 Cost.) nel caso limite in cui vengano decurtati gli ultimi punti della patente e poi viene annullata la contestata infrazione. Alla luce di quanto detto emerge che la prassi dell'invio congiunto del verbale di contestazione dell'infrazione e della richiesta di comunicazione dei dati personali del conducente appare del tutto illegittima, come pure affermato dalla giurisprudenza di merito (si v. Giudice di Pace di Roma, sent. n. 44738 del 19 ottobre 2006). In modo molto sintetico è possibile schematizzare la casistica come segue:
Nel presentare il ricorso avverso il verbale di contestazione della comunicazione tardiva ex art. 126 bis C.d.S., è essenziale la corretta individuazione della sede giudiziaria (o amministrativa) competente per territorio, ovvero il luogo dove bisognerà presentare il ricorso. Il punto è apparso problematico, venendo in rilievo da un lato il luogo dove l'omissione è avvenuta (la residenza dell'obbligato), e dall'altro il luogo dove l'omissione è stata accertata (la sede dell'organo di polizia). Sulla questione è intervenuto da ultimo il Ministero dell'Interno che, dopo disposizioni altalenanti e su parere dell'Avvocatura dello Stato, con circolare n. 21 del 23 aprile 2007 ha indicato come competenti il giudice (o il prefetto) del luogo dove è ubicata la sede dell'organo di polizia che procede. Soluzione questa che, rendendo più difficoltoso l'esercizio del diritto di difesa da parte del cittadino che risieda altrove, agevola notevolmente l'attività della pubblica amministrazione.
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