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In una realtà come quella attuale, in cui si registra una forte escalation di morti sul posto di lavoro la figura del giurista viene sempre più spesso investita di questioni riguardanti profili economici.

In particolare ci viene chiesto da conviventi more uxorio, il cui compagno o compagna è deceduto/a sul posto di lavoro o per lesioni verificatesi durante l'espletamento delle proprie mansioni, se spetta loro la rendita Inail prevista per legge.

La risposta va ricercata nel tessuto normativo ed in particolare nell'articolo 85 del Decreto 30 giugno 1965 n. 1124 in base al quale "se l'infortunio ha per conseguenza la morte, spetta a favore dei superstiti una rendita nella misura del 50% al coniuge superstite fino alla morte o a un nuovo matrimonio e del 20% a ciascun figlio legittimo, naturale, riconosciuto o riconoscibile ed adottivo, fino al raggiungimento del 18° anno di età".

L'assenza di riferimento al convivente induce ad affermare con estrema certezza che, allo stato attuale, gli unici beneficiari del trattamento economico in esame sono il coniuge ed i figli del lavoratore deceduto.

L'esclusione del convivente dalla rendita Inail, se da un lato era in linea con l'ideologia dominante all'epoca in cui venne alla luce il citato Decreto, oggi appare del tutto anacronistica, vista l'ampia diffusione del modello della famiglia di fatto.

Per tale ragione da tempo si sollecita l'intervento del legislatore italiano affinchè adegui l'articolo 85 del Decreto 30 giugno 1965 n. 1124 ai nuovi modelli organizzativi: ma a tutt'oggi esso non c'è stato e sul punto continua ad esserci una lacuna normativa.

Di conseguenza molti Giudici, tra cui quelli del Tribunale di Milano, chiamati ad applicare la norma ai casi concreti sottoposti al loro esame hanno dubitato della sua legittimità costituzionale nella parte in cui non annovera anche il convivente tra i beneficiari della rendita ed hanno richiesto l'intervento della Corte Costituzionale.

La tanto attesa pronuncia dei Giudici delle leggi la n. 86 del 27 marzo 2009 non ha sortito il risultato sperato in quanto essi si sono limitati a ribadire il concetto, per altro già espresso nel 2000, che la famiglia fondata sul matrimonio ha un grado di stabilità e di certezza che non possono essere paragonati a quelli della famiglia di fatto. È giusto, pertanto, che alcuni diritti, tra cui quello alla rendita Inail nascano soltanto da un rapporto giuridico qual'è appunto il matrimonio.

Secondo i Giudici della Corte Costituzionale non c'è irragionevolezza né disparità di trattamento in tema di rendita Inail e più in generale in tema di trattamento pensionistico tra convivente more uxorio e coniuge.

La questione di cui si discorre ha, sempre tramite il Tribunale di Milano, travalicato i confini territoriali del nostro paese giungendo all'attenzione dei Giudici Europei ai quali è stato chiesto di pronunciarsi ai sensi degli artt. 12 e 13 del Trattato istitutivo della Comunità Europea che sanciscono il divieto di ogni forma di discriminazione fondata su: nazionalità, sesso, razza, origine etnica, religione, convinzioni personali, handicap, età e tendenze sessuali.

Anche in questo caso, però, le numerose aspettative sono state ampiamente disattese in quanto i Giudici europei con un'ordinanza emessa il 4 maggio 2009 hanno escluso la possibilità di intervenire in quanto a loro dire la scelta del legislatore italiano di attribuire la rendita Inail solo al coniuge e non al convivente more uxorio non è contraria al diritto comunitario semprechè il suddetto trattamento valga per tutti i cittadini.

La questione è, pertanto, ancora aperta e si presenta con evidenti tratti discriminatori al legislatore italiano che con sempre più insistenza è chiamato a colmare un grave vuoto normativo.