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L'espressione "danno da fermo tecnico" viene utilizzata per indicare il danno subito dal proprietario per effetto della mancata utilizzazione del veicolo durante tutto il tempo necessario per la sua riparazione. Si tratta, pertanto, di un'autonoma voce di danno che si aggiunge a quello materiale riportato dal veicolo stesso. In ordine alla risarcibilità del danno da fermo tecnico e all'onere probatorio gravante sul danneggiato si riscontrano due orientamenti giurisprudenziali tra loro contrastanti: uno più favorevole per il danneggiato e l'altro invece per lui meno vantaggioso.

Con particolare riferimento al primo orientamento è da segnalare la presenza di una serie di sentenze che hanno riconosciuto il danno da fermo tecnico come danno in re ipsa ed in quanto tale risarcibile automaticamente per il solo verificarsi del sinistro.

Particolarmente significativo è in tal senso un passaggio di alcune sentenze della Suprema Corte di Cassazione in cui si legge che "Il cd danno da fermo tecnico subito dal proprietario dell'autovettura per l'impossibilità di utilizzarla durante il tempo necessario per la sua riparazione può essere liquidato in via equitativa, indipendentemente da una prova specifica in ordine al danno subito, in quanto anche durante la sosta, egli è tenuto a sopportare le spese di gestione del veicolo (tassa di circolazione; premio assicurativo, ecc) che è altresì soggetto ad un naturale deprezzamento di valore"1.

Secondo il menzionato orientamento, a nostro giudizio pienamente condivisibile, la prova dell'uso del veicolo per finalità lucrative diventa un quid pluris che può esserci o non esserci senza però che ciò incida sulla spettanza risarcitoria.

In una simile ottica il risarcimento del danno da fermo tecnico diventa semplicemente il ristoro spettante al proprietario del veicolo per il solo fatto di essere stato privato, durante tutto il tempo necessario alla riparazione, di una delle principali facoltà in cui si estrinseca il diritto di proprietà ossia di quella di godere pienamente del proprio bene.

L'orientamento giurisprudenziale fin qui esaminato, sebbene allo stato attuale risulti prevalente, non è l'unico in quanto esso si confronta nelle aule di giustizia con altre pronunce che per il loro contenuto risultano meno favorevoli per il danneggiato. Ad avviso, infatti, di alcuni Giudici il danno da fermo tecnico è risarcibile soltanto in presenza di una prova certa e specifica da parte del danneggiato del pregiudizio economico subito a seguito dell'inutilizzabilità del veicolo durante il periodo della riparazione: pregiudizio che può consistere tanto in un danno emergente (es. costo sostenuto per il noleggio di mezzi sostitutivi) quanto in un lucro cessante (es. mancato guadagno ove il veicolo è uno strumento di lavoro)2.

La presenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti sul tema in esame porta ad affermare, in conclusione, che, in assenza di una prova del danno subito dalla mancata utilizzazione del veicolo, il riconoscimento del risarcimento del danno da fermo tecnico dipende dalla volontà del Giudice di aderire o meno a quell'orientamento più vantaggioso per il danneggiato che lega il ristoro automaticamente al sinistro.


1 Cfr Sentenze Cassazione civile: sezione III numero 17963 del 14 dicembre 2002; sezione III numero 12908 del 13 luglio 2004; sezione III numero 23916 del 9 novembre 2006; sezione III numero 1688 del 27 gennaio 2010.

2 Cfr Sentenza Cassazione civile, sezione III numero 12820 del 19 novembre 1999; sentenza Tribunale di Napoli, sezione VIII numero 2226 del 24 febbraio 2005.