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La risarcibilità degli interessi legittimi: profili processuali e tutela sostanziale

Il principio della risarcibilità degli interessi legittimi, sancita per la prima volta dalle S.U. della Corte di Cassazione con la sentenza n. 500/99, costituisce l'espressione più evidente della crisi evolutiva che ha investito sia la nozione di interessi legittimi sia il concetto di diritto amministrativo.

Quest'ultimo, pur conservando indubbi profili di specialità, connaturati al significato stesso di funzione pubblica quale cura di interessi pubblici, si va sempre più affrancando dall'originaria accezione di diritto speciale di una funzione pubblica che, in quanto tale, deve godere di un suo ampio margine di specialità e privilegio, deve svolgersi in un'area riservata sottratta all'interferenza paralizzante di altri poteri e deve, soprattutto essere assistita dai crismi dell'imperatività ed esecutività; per contro, si va sempre più affermando una concezione del diritto amministrativo fondata sul pluralismo istituzionale e sull'esercizio di compiti pubblici non in forza del principio di autorità dell'amministrazione, bensì mediante la collaborazione dei soggetti interessati, con il conseguente ampliamento della sfera del cd. diritto paritario.

L'interesse legittimo, a sua volta, nelle più recenti elaborazioni dottrinali e giurisprudenziali, non rileva più come situazione meramente processuale, del quale non sarebbe neppure ipotizzabile una lesione produttiva di danno patrimoniale, ma ha anche, al pari del diritto soggettivo, natura sostanziale, configurandosi come "posizione di vantaggio riservata ad un soggetto in relazione ad un bene della vita oggetto di un provvedimento amministrativo e consistente nell'attribuzione al tale soggetto di poteri idonei ad influire sul corretto esercizio del potere in modo da rendere possibile la realizzazione dell'interesse al bene".

La stessa sentenza 500/99, nell'affermare la risarcibilità dell'interesse legittimo in virtù di un'approfondita rivisitazione dell'art. 2043 c.c., come norma primaria, in relazione al paradigma del danno ingiusto, si pone all'esito di una duplice evoluzione sia giurisprudenziale che legislativa.

Sul piano giurisprudenziale, già anteriormente alla sent. 500/99, la giurisprudenza della Cassazione aveva ampliato la base della risarcibilità del danno ex art. 2043, in un certo senso ponendo le basi per l'approdo all'affermata risarcibilità degli interessi legittimi (da parte delle S.U.).

Un primo ambito di ampliamento dell'area della risarcibilità si è avuto ad opera della giurisprudenza civile che, distaccandosi dalla tradizionale e ristretta lettura dell'art. 2043 come norma sanzionatoria avente ad oggetti i soli diritti soggettivi assoluti, ha esteso il riconoscimento della risarcibilità anche ai diritti relativi, alle aspettative del familiare di fatto, alla perdita di chance, alle lesioni di interessi legittimi tra privati e al cd. diritto all'integrità patrimoniale; formula quest'ultima particolarmente rilevante in quanto, oltre a rivestire un preciso valore giuridico, ha assunto un valore ideologico e sistematico ai fini del risarcimento del danno: con essa non rileva più il danno giuridico, ma il danno economico e la conseguente necessità di ripristinare l'equilibrio economico turbato.

Tali svolte interpretative, tuttavia, non contraddicevano, nella sostanza, il "dogma dell'irrisarcibilità" dell'interesse illegittimo, in quanto gli indicati ampliamenti dell'area della risarcibilità risultavano comunque veicolati dal "mascheramento" da diritti soggettivi di una pluralità di situazioni che tale consistenza in realtà non avevano.