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Le obbligazioni solidali sono riconducibili nell’ambito della categoria delle obbligazioni soggettivamente complesse e si caratterizzano a seconda dei casi per la presenza di:

  • una pluralità di debitori (solidarietà passiva)
  • una pluralità di creditori (solidarietà attiva)
  • una pluralità di debitori e creditori (solidarietà mista)

La dottrina è divisa in ordine alla struttura delle obbligazioni solidali; secondo alcuni autori, infatti, sarebbe riscontrabile un solo rapporto obbligatorio con una pluralità di titolari mentre secondo altri ci sarebbero tanti rapporti quanti sono i soggetti attivi e/o passivi.

Con riferimento alla solidarietà passiva è necessario porre innanzitutto l’accento sul suo carattere presuntivo. Ciò significa che in presenza di più soggetti debitori, ove nulla si è disposto, l’obbligazione è da considerarsi solidale. La ragione di quanto detto è da ricercarsi nel vantaggio che la solidarietà passiva arreca al creditore. Il creditore in una simile situazione vede rafforzata la propria garanzia in ordine al soddisfacimento delle proprie pretese in quanto, ove un debitore dovesse risultare insolvibile, può sempre contare sugli altri condebitori. Il creditore, trovandosi dinanzi a più debitori, sceglie il debitore a cui richiedere l’adempimento dell’intero ed ha il diritto di ottenere da questi quanto dovuto. Dell’adempimento dell’intero da parte di un debitore beneficiano, nei rapporti esterni, tutti gli altri in quanto essi sono liberati nei confronti del creditore. Rilevante è però anche ciò che accade nei rapporti interni in quanto il debitore che ha pagato l’intero ha il diritto di ottenere da ciascun condebitore la propria parte. La libertà del creditore di scegliere tra i vari debitori quello che deve adempiere può essere compressa attraverso l’inserimento nel titolo da cui consegue l’obbligazione del c.d. beneficium ordinus in virtù del quale si stabilisce un ordine che il creditore deve seguire nell’individuare il debitore a cui rivolgere per primo la richiesta di adempimento.

Oltre al beneficio della preventiva richiesta le parti possono anche inserire il beneficio della preventiva escussione del patrimonio del soggetto indicato. In tal caso il creditore intanto può rivolgere la propria richiesta di adempimento ad un altro debitore in quanto l’azione esecutiva sul patrimonio di quello precedentemente scelto non abbia prodotto alcun risultato.

Si ha invece solidarietà attiva quando si ravvisa la presenza di una pluralità di creditori.

L’adempimento dell’intera obbligazione da parte del debitore ad un solo creditore lo libera nei confronti di tutti gli altri.

Analogamente a quanto già detto a proposito della solidarietà passiva a rilevare non è solo l’effetto prodottosi nei rapporti esterni ma anche quello riguardante i rapporti interni. Anche qui infatti il creditore che ha ricevuto l’intero deve agli altri la loro parte. In genere nella solidarietà attiva il debitore ha il diritto di scegliere liberamente a quale tra i vari creditori adempiere, a meno che uno di essi non lo abbia chiamato in giudizio al fine di ottenere l’adempimento.

Infine occorre mettere in evidenza che nessuna presunzione opera, nel silenzio, a favore della solidarietà attiva e ciò si giustifica con il fatto che la sua funzione è quella di facilitare l’adempimento.