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Scritto da Avv. Maria Cristina Giaffreda
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L'esigenza di scoraggiare le infrazioni al codice della strada ha indotto il legislatore italiano ad introdurre nel 2002 la cd "patente a punti" e di conseguenza a punire alcune tra le più gravi violazioni oltre che con la classica sanzione principale di natura pecuniaria anche con quella accessoria della decurtazione dei punti della patente.
L'introduzione del nuovo istituto ha reso necessari alcuni accorgimenti al fine di evitare che soggetti estranei all'infrazione potessero subire ingiustamente la sottrazione dei punti, e ci si riferisce in particolare al caso, molto frequente nella pratica, in cui l'autore della violazione non sia identificato immediatamente, nel qual caso verrà perseguito in primis il proprietario del veicolo risultante dai pubblici registri automobilistici.
Proprio nella suddetta ipotesi trova applicazione l'articolo 126 bis del Codice della Strada, in base al quale è statuito l'obbligo del proprietario alla comunicazione dell'identità del conducente, pena il pagamento di una somma tra i 250 e i 1000 euro.
L'applicazione pratica della citata norma ha posto da subito una serie di problemi di non facile soluzione, primo fra tutti l'individuazione del momento a partire dal quale il proprietario del veicolo è obbligato a comunicare i dati del trasgressore.
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