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Tale fenomeno comporta una sostanziale involuzione dei tradizionali istituti con il conseguente sacrificio degli interessi dei lavoratori che essi  miravano a proteggere.Basti così pensare al carattere frammentario del potere di comando dell'imprenditore, alla conseguente equivocità di imputazione delle scelte datoriali e dei conseguenti carichi di responsabilità, alla dispersione dei lavoratori nei diversi segmenti del ciclo produttivo con tutte le conseguenti difficoltà di aggregazione delle forze sindacali e di esercizio delle loro prerogative.Ammessa l'applicazione dell'articolo 2112 cc anche in caso di trasferimento di un ramo di azienda, il d.lgs. n. 18/2001 limita l'autonomia delle parti nell'individuazione del ramo di azienda, stabilendo criteri oggettivi di identificazione quali: l'autonomia funzionale; la sua preesistenza rispetto al trasferimento; la conservazione della sua identità nella fase del trasferimento.
Benché il legislatore ha esteso la disciplina del trasferimento dell'intera azienda al trasferimento di un solo ramo si deve riconoscere la sussistenza di differenze di ordine sia qualitativo che quantitativo.

Il trasferimento di un ramo di azienda è lo strumento giuridico preferito dalle aziende per attuare processi di ristrutturazione e di esternalizzazione  nonché per espellere il personale esuberante invece di avviare le procedure di licenziamento collettivo.Il d.lgs. usa l'espressione "parte di azienda" e la definisce come un'articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata. Si tratta in sostanza di un'azienda minore ma pur sempre  rientrante nel ciclo produttivo dell'azienda alienante.Alla luce di quanto detto è importante chiedersi se le attività accessorie (es. servizio mensa, servizio di pulizia ecc.) possono essere configurate come un ramo di azienda e quindi essere oggetto di trasferimento ex art. 2112 cc. Le disposizioni normative non fanno alcun riferimento alle sopra indicate attività in quanto non essendo destinate alla realizzazione di una fase del ciclo produttivo non possono essere qualificate come ramo di azienda.Ad esse non potrebbe applicarsi l'articolo 2112 cc con la conseguenza  che risulta possibile procedere alla loro esternalizzazione e al licenziamento collettivo del personale addetto a tali servizi.Ove però si ritiene che la definizione dell'articolazione funzionalmente autonoma contenuta nel nuovo articolo 2112 cc non coincide necessariamente con quella di ramo di azienda, ne consegue che i suddetti servizi, pur non costituendo rami di azienda, possono essere considerati parti di azienda e quindi oggetto di cessione a norma dell'articolo 2112 comma 5 cc in quanto assolvono funzioni organizzative identificabili ed autonome.