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[Attenzione: il presente articolo affronta le contraddizioni nella materia prima che fosse pubblicata la delibera n. 173/07/CONS, che tenta di risolvere la questione giuridica lasciando tuttavia diversi problemi sospesi. L'articolo presente può essere valido quale contributo per comprendere i motivi che hanno portato a tale, pur discusso, intervento normativo. Buona lettura.]

Il settore della telefonia, e più in generale quello delle telecomunicazioni, rappresentano una risorsa ed uno strumento indispensabile per la collettività, motivo per cui essi sono sempre stati al centro di numerosi interventi normativi.
L'essenzialità e la capillarità del servizio, allo stesso tempo, lo hanno reso terreno fertile all'insorgenza di una gran mole di controversie legate a disservizi, ritardi ed inefficienze in genere, in parte dovute alla fatica della transizione da un regime di ex-monopolio ad uno pienamente concorrenziale.
All'asserito scopo di evitare che l'ingente quantità di domande giudiziarie riguardanti il settore paralizzino l'attività della magistratura, si è introdotto l'obbligo di esperire un previo tentativo di conciliazione dinanzi al Co.re.com., onde risolvere il maggior numero possibile di controversie in sede stragiudiziale.
A distanza di diversi anni dall'introduzione di questa norma, tuttavia, in molte Regioni tale organismo di conciliazione non ha ancora ricevuto la necessaria autorizzazione dall'AGCOM, rendendolo di fatto inoperante. Quali conseguenze dunque derivano riguardo all'obbligatorietà della conciliazione alla quale esso è preposto?

L'alternativa per l'utente che voglia comunque tentare la conciliazione risiede negli altri organismi previsti dalla normativa in questione, quali ad esempio le camere di commercio e le associazioni dei consumatori; in giurisprudenza, però, rimane controverso se tale alternativa rappresenti una facoltà dell'utente o, piuttosto, comunque un obbligo.
L'esame della giurisprudenza di merito evidenzia tesi contrastanti, che non risolvono affatto la questione e, anzi, ingenerano ulteriore confusione tra gli operatori del diritto e anche tra i singoli utenti che vogliano agire personalmente, esponendo entrambi alla spada di Damocle dell'orientamento sposato dal giudice assegnato.