Menu Content/Inhalt

NOTA! Questo sito utilizza i cookie e tecnologie simili.

Se non si modificano le impostazioni del browser, l'utente accetta. Per saperne di piu'

Approvo

Un primo orientamento, infatti, fa leva sulla ratio legis deflattiva del carico delle aule giudiziarie, ritenendo che l'obbligo di conciliazione permanga in assenza dell'operatività del Co.re.com, estendendosi alle altre sedi conciliative a disposizione: a chiaro disprezzo sia del dato testuale sia della normativa costituzionale.
Altra parte della dottrina e della giurisprudenza ritiene che il tentativo di conciliazione presso il Co.re.com sia obbligatorio (e dunque propedeutico) soltanto per il procedimento innanzi all'Autorità Garante, qualora l'utente abbia deciso di avvalersene.
Il carattere alternativo della conciliazione emerge infatti anche dall'art. 8 com. 4 D/179/03/CSP: “l'organismo delle comunicazioni comunica all'utente le informazioni relative alle procedure di risoluzione delle controversie, anche alternative alla giurisdizione, previste dalla delibera n. 182/02/CONS”.
La delibera 182/02/CONS prevede dunque una procedura contenziosa alternativa a quella ordinaria, che la affianca ma non si sostituisce a quest'ultima e non ne costituisce il presupposto necessario. La scelta di attivare l'una o l'altra procedura è demandata all'utente.
Questa interpretazione è confermata da una lunga serie di pronunce giudiziali (Trib. di Siracusa, ord. 09/06/2005; GdP di Gubbio, sent. 5 ottobre 2005; GdP di Trento, sent. 6/8/2005, n. 553; Trib. di Taranto, sent. 18/12/2004 n. 5623; GdP di Torre Annunziata, sent. 14/11/2005; GdP di Cosenza, sent. 21/4/2004 n.1057; GdP di Ispica sent. 9/6/04 n. 41), riaffermando così il principio garantito dalla Costituzione che nessuna legge ordinaria può impedire al cittadino di rivolgersi direttamente al giudice per tutelare un proprio diritto