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Un ulteriore orientamento, infine, ritiene che l'obbligatorietà sussista solo dinanzi al Co.re.com competente per territorio, quando questo sia già operante.
A sostegno di quest'ultimo orientamento, si consideri la delibera 182/02/CONS, che all'art. 3 prevede espressamente:“Gli utenti, singoli o associati, ovvero gli organismi di telecomunicazioni, che lamentino la violazione di un proprio diritto o interesse protetti da un accordo di diritto privato o dalle norme in materia di telecomunicazioni attribuite alla competenza dell'Autorità e che intendano agire in giudizio, sono tenuti a promuovere preventivamente un tentativo di conciliazione dinanzi al Co.re.com competente per territorio”.
L'operatività dell'articolo suddetto è, per effetto dell'articolo 1 della medesima delibera, subordinato all'effettivo esercizio da parte del Co.re.com territorialmente competente delle funzioni ad esso delegate. Da ciò consegue che ove tale organismo non risulti effettivamente operante nessun limite sussiste alla proposizione della domanda innanzi all'autorità giudiziaria.
Accade spesso che l'attore abbia provveduto ad investire inutilmente della propria vicenda il Co.re.com della propria Regione, prima di agire in giudizio, in quanto il competente organo non risultava ancora operante. In tale situazione “l'obbligatorietà della previa procedura conciliativa sancita dall'art.1 comma 11 della legge 249/'97 e ribadita come preclusiva del ricorso giurisdizionale dalla delibera 182/02 agli articoli 3 e 4, perde il suo carattere vincolante di fronte alla mancata possibilità concreta di attuarla” (Giudice di Pace di Trento sentenza 6/8/2005 n. 553).
La mancata attivazione della procedura di conciliazione ex art. 12 delibera 182/02/CONS dinanzi gli altri organi non giurisdizionali di risoluzione delle controversie in materia di consumo (es. Camere di Conciliazione operanti presso le Camere di Commercio) non può essere ostativa alla prosecuzione del giudizio pendente, in quanto l'articolo la considera una mera facoltà.