Menu Content/Inhalt

NOTA! Questo sito utilizza i cookie e tecnologie simili.

Se non si modificano le impostazioni del browser, l'utente accetta. Per saperne di piu'

Approvo

Circa l'80% dei gravissimi sinistri relativi a bombole di gas di petrolio liquefatto (GPL) risulta causato dall'inesperienza degli utenti che installano autonomamente l'apparato. Questo semplice fatto fa emergere in tutta la sua rilevanza la questione, tutt'ora irrisolta, se gravi o meno una responsabilità sul venditore di GPL che si sia limitato alla mera consegna della bombola, senza provvedere personalmente alle delicatissime operazioni di montaggio e prova di tenuta.

Molto spesso, infatti, anche gli utenti più inesperti eseguono l'installazione senza, ovviamente, osservare le dettagliate regole previste dalla normativa di settore: basti pensare alle disposizioni UNI-CIG che nel corso del tempo hanno reso sempre più minuziosi gli accorgimenti necessari nella fase di montaggio, al fine di scongiurare ogni pericolo per il singolo e per la collettività.

Nonostante la delicatezza della questione, non è ad oggi pacifico per la giurisprudenza se il montaggio della bombola rappresenti una mera facoltà o assurga invece a rango di obbligo gravante sull'esercente attività di vendita: tenteremo in questa breve trattazione di dimostrare la sussistenza dell'obbligo di montaggio.

Per la comprensione del complesso quadro normativo che regolamenta la materia, e delle ragioni di una così intensa attività normativa, bisogna considerare la pericolosità intrinseca della bombola GPL, tale da ricondurne l'attività di vendita nella previsione dell'articolo 2050 cc, in base al quale “chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno”.

La disciplina di base del settore è dettata dalla legge 2 febbraio 1973, n. 7 come modificata dalla legge 1 ottobre 1985, n. 539, interamente sostituita poi dal D.Lgs. 22 febbraio 2006 n. 128, che regolano tra l'altro l'attività di distribuzione e vendita di GPL in recipienti. In entrambi gli interventi normativi il legislatore pone espressamente a carico delle imprese distributrici severi obblighi di formazione del personale addetto. L'art. 7 L. 7/1973 dispone che “ogni impresa distributrice di gas di petrolio liquefatti deve provvedere, sotto la propria responsabilità [...], a istruire i propri distributori e addetti nell'uso dei recipienti e dei loro annessi”. Ancora più chiaramente l'art. 11 co. 1 D.Lgs. 128/2006: Al fine di garantire la sicurezza antincendio nelle attività di installazione ed utilizzo delle bombole, ogni azienda distributrice di GPL in bombole provvede, mediante apposito corso di addestramento tecnico, a far istruire i propri rivenditori sull'uso corretto dei recipienti e dei loro annessi”; nei commi successivi si dettano ulteriori vincoli per la qualificazione dei soggetti autorizzati all'attività di formazione del personale.

La ratio legis, enunciata in apertura della citata disposizione, chiarisce ad un tempo la finalità del legislatore e la pericolosità intrinseca riconosciuta ad ogni fase della distribuzione di GPL (ivi incluso l'utilizzo): alla luce di ciò, la vendita di GPL non sfugge all'inquadramento come attività pericolosa ai sensi dell'art. 2050 c.c., e conseguentemente il montaggio come idonea misura cautelativa.

La previsione di così precisi (ed onerosi) obblighi formativi non troverebbe inoltre giustificazione laddove si potesse demandare l'attività di montaggio ad un quisque de populo, vista anche la complessità delle attività di montaggio che costituiscono oggetto dei corsi di formazione. Questa si evince particolarmente dalla lettura delle disposizioni contenute nelle tabelle UNI-CIG 7131, edite nel 1972 e novellate nel 1999, in un crescendo di complessità e rigorosità delle operazioni descritte e delle misure precauzionali previste. Anche la previsione di una responsabilità per la mancata formazione del personale sarebbe vana se la tutela dell'incolumità pubblica e privata così approntata si arrestasse all'atto della vendita, interpretando il montaggio come mera facoltà.

Se ne ricava, applicando un'interpretazione logica, che il legislatore minus dixit quam voluit, dovendo la suddetta responsabilità (e l'obbligo sottostante) essere naturalmente estesa a tutto il ciclo di vita del recipiente di GPL, fino al momento della restituzione – salva la prova del caso fortuito ex art. 2050 c.c.. Non a caso il legislatore ha imposto precisi obblighi di ritiro (art. 5 L. 539/85) e di bonifica (art. 249 D.P.R. 547/55) della bombola, unico momento in cui la pericolosità dell'apparato viene a mancare. Tra le “misure idonee ad evitare il danno” previste all'art. 2050 cc, va dunque annoverato il montaggio della bombola da parte del venditore, che rappresenta forse la più elementare delle cautele idonee a scongiurare successivi eventi dannosi.