Menu Content/Inhalt

NOTA! Questo sito utilizza i cookie e tecnologie simili.

Se non si modificano le impostazioni del browser, l'utente accetta. Per saperne di piu'

Approvo

Di contro, in più occasioni i venditori hanno fatto appello, per andare esenti da ogni forma di responsabilità post-vendita, ai provvedimenti del Comitato Interministeriale Prezzi (CIP) del 1991, che stabiliscono tariffe differenziate per la vendita di GPL in bombole a seconda che l'utente provveda autonomamente al montaggio ovvero si serva dell'assistenza del rivenditore. Il contrasto di questi atti con il quadro normativo delineato è palese, e questo ha motivato la tendenza di alcuni giudici a disapplicarle.

Altro argomento contrario frequentemente allegato è l'asserita mutua esclusione tra la responsabilità del custode della bombola ex art. 2051 cc e quella del rivenditore ai sensi dell'art. 2050 cc, che cesserebbe con la consegna del recipiente di gas all'utente-custode.

Tali obiezioni a nostro avviso non colgono nel segno, poiché le due distinte presunzioni di responsabilità coprono aree diverse, e pertanto non sono inconciliabili tra loro: mentre la presunzione di responsabilità ex art. 2051 deriva dal fatto che il custode non abbia provveduto agli obblighi di custodia della cosa, quella di cui all'art. 2050 deriva dalla piena consapevolezza della pericolosità dell'attività espletata. Da ciò deriva che, quando siano individuabili – come nel caso di montaggio a cura dell'acquirente – due distinti comportamenti od omissioni dannosi da parte dell'esercente e dell'utente, entrambe le norme trovano applicazione: se all'utente si rimprovera l'aver agito con imperizia, infatti, al rivenditore si rimprovera l'aver agito con negligenza, per aver lasciato al primo il compito del montaggio. La responsabilità sarebbe dunque cumulativa.

La contraddizione tra i provvedimenti CIP e la prassi negoziale da una parte, e la normativa di settore dall'altra, è stata nel 2005 anche oggetto di un'apposita interrogazione parlamentare, che ha sollecitato il ministero competente ad “adottare iniziative volte ad una revisione della normativa concernente l'esercizio e la commercializzazione del GPL in bombole, considerate le incongruenze e le lacune riscontrate in sede di applicazione delle norme in vigore; anche introducendo il divieto per i rivenditori di consegnare la bombola di gas all'utente [...] e far sì che tutte le operazioni di allaccio e di prova di tenuta siano svolte esclusivamente dal distributore all'uopo abilitato”. Le rassicurazioni governative che le sollecitate iniziative sarebbero state accolte nell'ambito della delega legislativa sfociata nel D.Lgs. 128/2006, tuttavia, non ci sembrano essere state pienamente confermate dal testo dell'atto normativo. L'atto delegato, pur riordinando l'intera disciplina, trascura di esplicitare l'obbligo qui desunto, né prende posizione contraria, lasciando ancora ai giudici il compito di colmare l'evidente lacuna.

La soluzione interpretativa qui sostenuta è supportata anche da un consolidato orientamento giurisprudenziale, di cui è espressione una importante sentenza della Suprema Corte di Cassazione, sez. IV del 19 gennaio 1995 (imputato Pinto) che ha condannato per omissione colposa il venditore di bombole per aver omesso di provvedere a tutte le operazioni di trasporto e installazione delle relative bombole presso i privati acquirenti affermando chiaramente che “Sulle imprese distributrici di gas di petrolio liquefatto grava l'obbligo – secondo la corretta interpretazione dell'articolo 9, 1° comma, L. 2 febbraio 1973 n. 7 – di provvedere a tutte le operazioni connesse all'attività di distribuzione e vendita delle bombole, tra cui anche quelle relative all'installazione delle stesse”.

Anche sulla presunzione di responsabilità ex art. 2050 cc la Suprema Corte è intervenuta per chiarire che la presunzione di responsabilità contemplata dalla norma dell'art. 2050 c.c. per le attività pericolose può essere vinta solo con una prova particolarmente rigorosa, essendo posto a carico dell'esercente l'attività pericolosa l'onere di dimostrare l'adozione di tutte le misure idonee ad evitare il danno: pertanto, non basta la prova negativa di non aver commesso alcuna violazione delle norme di legge (Cass. civ., sez. I, 19 gennaio 1995 n. 567).

Considerata l'ancora vasta diffusione dell'uso di GPL in bombole, particolarmente per il riscaldamento domestico, sarebbe auspicabile una più netta presa di posizione da parte del legislatore, che fughi definitivamente i dubbi a beneficio della collettività e della certezza del diritto.