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Nell’ambito della generale categoria della responsabilità civile si è soliti individuare due distinte figure: quella contrattuale e quella extracontrattuale. Allo scopo di definire l’ambito dei due tipi di responsabilità basterà notare che, mentre la prima consegue all’inadempimento di un’obbligazione preesistente, la seconda si ha quando un soggetto cagiona ad altri un danno ingiusto senza essere legato da alcun rapporto.

La terminologia usata non deve trarre in inganno né bisogna pensare che la responsabilità contrattuale nasca solo in presenza di un contratto: ciò che conta, infatti, è l’esistenza di un rapporto obbligatorio tra danneggiante e danneggiato che può scaturire anche da una delle altre fonti indicate dall’articolo 1173 c.c..

In genere la responsabilità è facilmente collocabile nell’una o nell’altra tipologia, tuttavia non mancano i casi in cui sorgono problemi. A titolo di esempio basti pensare alla responsabilità precontrattuale, sulla cui collocazione la dottrina è divisa: alcuni autori la riconducono nell’area della responsabilità extracontrattuale, altri in quella contrattuale, e c’è addirittura chi parla a tal proposito di tertium genus.

La distinzione di cui si tratta non ha un valore meramente teorico: la disciplina cui é assoggettata ciascuna sua forma presenta infatti connotati differenti, benché sussistano norme comuni quali l’articolo 2056 che, in ordine alla determinazione del risarcimento, rinvia ai criteri dettati in tema di responsabilità contrattuale.

Una prima diversità attiene all’onere della prova. Mentre nella responsabilità extracontrattuale esso è a carico del danneggiato (attore) per la dimostrazione del fatto illecito in tutti i suoi elementi, incluso l’atteggiamento soggettivo dell’autore (colpa o dolo), in quella contrattuale l’onere della prova è invertito: in ogni caso di inadempimento il legislatore presume la colpa del debitore esonerando l’attore dal relativo onere probatorio. Si tratta certamente di una presunzione relativa e da ciò deriva che il debitore può liberarsi da ogni responsabilità provando l’assenza di colpa e cioè che l’impossibilità di adempiere è derivata da causa a lui non imputabile.

Ulteriore diversità è nella valutazione del danno. Nella responsabilità extracontrattuale, infatti, vanno risarciti tutti i danni siano essi prevedibili o non prevedibili; in quella contrattuale, quando non si ravvisi il dolo, sono da risarcire solo i danni prevedibili al momento in cui è sorta l’obbligazione.

Altra differenza poi concerne l’istituto della mora che, mentre nella responsabilità contrattuale non opera mai automaticamente al ritardo, potendosi configurare una tolleranza del creditore al ritardo, in quella extracontrattuale invece essa opera ex re in quanto non è possibile al contrario ammettere alcuna tolleranza.

Occorre infine soffermarsi sul diverso modo di atteggiarsi della prescrizione. L’articolo 2947 CC introduce una prescrizione breve di cinque anni per il risarcimento del danno da illecito extracontrattuale riducendolo a due anni per i danni da circolazione di veicoli. Viceversa in campo contrattuale, stante l’esplicito riferimento dell’articolo 2947 al fatto illecito, si applica la regola generale dell’articolo 2946 che prevede il termine di decorrenza decennale, salvi termini più brevi per alcuni tipi di contratti.