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Nell’ambito del diritto costituzionale l’espressione “giudizio incidentale” viene usata per indicare uno dei due modi con cui può essere investita la Corte Costituzionale nel vigente ordinamento giuridico.

E’ ben noto che tra le varie funzioni della Corte spicca quella di assicurare la conformità delle leggi e degli atti aventi forza di legge del governo (decreti legge e decreti legislativi) al testo costituzionale. Da quanto detto deriva che la Corte, in quanto giudice delle leggi, costituisce una importante garanzia della rigidità della Carta fondamentale.

Se da un lato l’assemblea costituente pensò di introdurre tale organo, dall’altro però si preoccupò di presidiarlo da possibili richieste di intervento prive di fondamento. Il rischio che si è voluto scongiurare è quello di oberare la Corte con istanze inutili che avrebbero inficiato gravemente la qualità e la regolarità dell’attività.

Perché il giudizio incidentale soddisfa le esigenze sopra dette? Le ragioni sono diverse.

Innanzitutto si esclude che il singolo soggetto può adire la Corte. Presupposto, infatti, indefettibile è che si sia instaurata davanti ad un giudice una controversia per la cui risoluzione è necessario applicare una legge che non appare in linea con le norme costituzionali. Ove ad individuare i profili di incostituzionalità sia una delle parti del giudizio questa deve portare a conoscenza di essi il giudice dinanzi al quale pende la causa (cd giudice a quo) il quale è tenuto ad espletare, prima di rimettere con ordinanza la questione dinanzi alla Corte, un duplice controllo. Egli deve accertare che la questione sia rilevante e non manifestamente infondata. E’ fondamentale chiarire il significato delle espressioni poc’anzi usate al fine di fugare ogni dubbio sul punto. La dottrina è d’accordo nel ritenere che la questione è rilevante quando la legge della cui conformità alla costituzione si dubita deve essere necessariamente applicata alla controversia, nel senso che essa deve essere l’unica norma presente nell’ordinamento in grado di risolvere la questione. Da ciò si ricava che ove il giudice rinvenisse una norma diversa in grado a comporre la contesa non potrebbe ritenere rilevante la questione. Non si può non rilevare che il giudice di merito ha il solo compito di risolvere le controversie e non quello di garantire la costituzionalità del sistema normativo.

Altra valutazione spettante al giudice a quo è quella relativa alla non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale. È importante richiamare l’attenzione sull’aggettivo “manifesta” in quanto ciò è indice del fatto che al giudice spetta pronunciarsi non già sulla fondatezza o meno della questione, essendo questo un profilo demandato alla Corte Costituzionale, bensì sull’assenza di elementi che facciano apparire la questione palesemente infondata.

Ove il giudice valuti positivamente i due presupposti, rimette con ordinanza la questione dinanzi alla Corte e dispone la sospensione del giudizio pendente dinanzi a sé.

In conclusione, risulta evidente alla luce di quanto esposto la funzione di garanzia propria del giudizio incidentale, nonché la sua funzione di filtro.