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D: A seguito del decesso di mia madre ho acquistato, con i soldi che ha lasciato la stessa, una unità immobiliare gravata di mutuo; essa è stata poi divisa per 2/3 di usufrutto all'ex convivente di mia madre (che ci abita con mia sorella), e 1/3 di usufrutto a mio nome insieme alla nuda proprietà. Considerato che lui ci abita regolarmente, posso rischiare che la continuità possa in futuro dar luogo a usucapione da parte sua, cambiando l'asse ereditario, visto che tra loro la convivenza non fu mai perfezionata da matrimonio?

 

R: L'usufruttuario non può acquistare il diritto di proprietà del bene attraverso il meccanismo dell'usucapione a meno che non si sia verificata una interversione del possesso ai sensi dell'articolo 1164 CC.

La norma citata stabilisce che "Chi ha il possesso corrispondente all'esercizio di un diritto reale su cosa altrui non può usucapire la proprietà della cosa stessa, se il titolo del suo possesso non è mutato per causa proveniente da un terzo o in forza di opposizione da lui fatta contro il diritto del proprietario. Il tempo necessario per l'usucapione decorre dalla data in cui il titolo del possesso è stato mutato".

Ciò significa che Lei non ha nulla da temere fino a quando non muta il titolo costitutivo del diritto di usufrutto (che presumo essere un contratto) e fin quando l'usufruttuario si comporti esteriormente come tale e quindi riconosca il Suo diritto di proprietà. Nelle suddette condizioni il possesso dell'usufruttuario, sebbene protratto nel tempo, non è idoneo all'usucapione e ciò perchè l'usufruttuario è possessore in nome d'altri ed assume nei rapporti con il nudo proprietario la qualifica di detentore.

In tal senso si è espressa anche la Cassazione Civile nella sentenza del 6 marzo 1976 n. 762 che allo stato attuale non risulta superata da nessuna pronuncia di diverso avviso. La sua attualità giustifica l'utilità dell'indicazione della sua massima "Nei rapporti con il nudo proprietario, l'usufruttuario è mero detentore della cosa, oggetto dei rispettivi diritti, a meno che abbia posto in essere interversione del possesso, la quale non può consistere in atto di semplice volizione interna, ma deve esteriorizzarsi, in modo da rendere inequivocabile e riconoscibile che il detentore, possessore in nome d'altri, ha iniziato a possedere in nome proprio".

In conclusione il consiglio che mi sento di darLe è quello di vigilare sul comportamento dell'usufruttuario ed ove dovesse ravvisare atteggiamenti esteriori dai quali sia consentito desumere che egli abbia cessato di esercitare il potere di fatto sulla cosa in nome altrui ed abbia iniziato ad esercitarlo esclusivamente in nome proprio, dovrebbe intervenire e far cessare ciò.