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L'esame accurato della relata di notifica è il primo passo da compiere allorquando il cittadino riceva da parte della pubblica amministrazione richieste di somme di danaro, per tributi o sanzioni. Il riscontro di vizi nella relata, infatti, può essere di per sé sufficiente a paralizzare qualunque pretesa impositiva contenuta nell'atto non correttamente notificato.

Lungi dall'essere mero capriccio formale, la notifica è strumentale alla conoscenza dell'atto da parte del destinatario, ed alla conseguente possibilità di esercitare il suo diritto di difesa contro le pretese dell'ente impositore. Le conseguenze pratiche di una notifica irregolare sono spesso fortemente lesive della sfera privata e sociale del cittadino così vessato, il quale può ritrovarsi con un fermo amministrativo dell'auto o addirittura un'ipoteca sulla casa per il mancato pagamento di somme di cui era del tutto ignaro, senza essere stato messo nelle condizioni di poter contraddire le richieste illegittime, o anche di pagare il dovuto nei termini prefissati e nella misura minore.

È per le ragioni appena esposte che il legislatore ha dedicato alla fase della notifica una minuziosa disciplina, molto spesso disattesa dai messi notificatori che omettono parte delle informazioni necessarie per la sua efficacia.

Analizziamo dunque i passaggi che devono essere eseguiti affinché un'atto possa dirsi "notificato" e dunque conosciuto dal destinatario.

Nell'ipotesi in cui all'arrivo del messo notificatore il destinatario sia presente, questi può ricevere l'atto o rifiutarsi. Tuttavia, in entrambi i casi la notifica si considera avvenuta ai sensi dell'art. 138 c.p.c. (cd. notificazione in mani proprie), senza altro onere a carico dell'ente notificante.

Nel caso in cui il messo notificatore, recatosi all'indirizzo sull'atto, non trovi né il destinatario né alcuna delle persone abilitate dall'art. 139 c.p.c. a ricevere la comunicazione (portiere, coniuge, familiare, ecc.) ovvero queste ultime si rifiutino di riceverla, si parla di assenza o irreperibilità relativa. In questo caso il messo notificatore deve, ai sensi dell'art. 140 c.p.c.:

  1. collocare l'atto in una busta chiusa e sigillata, e depositarla presso il Comune nel quale la notifica va eseguita;

  2. affiggere sulla porta dell'abitazione l'avviso dell'avvenuto deposito (in busta chiusa e sigillata, per garantirne la privacy);

  3. dare ulteriore notizia dell'avvenuto deposito mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ed annotarne sulla relata di notifica gli estremi (numero di raccomandata) accanto alle ragioni che gli hanno impedito la notifica in mani proprie o nel suo domicilio ex artt. 138 e 139 c.p.c.

Diversa è la situazione in cui il messo notificatore, recatosi all'indirizzo indicato sull'atto, non trovi l'abitazione, l'ufficio o l'azienda del contribuente, sebbene ne sia certificata l'esistenza nei pubblici registri; né altra traccia del destinatario dell'atto, nonostante egli abbia compiuto delle accurate ricerche: è questo il caso della irreperibilità assoluta. Questa peculiare situazione dà luogo all'iter di notifica semplificato previsto dall'art. 60 D.P.R. 600/73 lettera e), che prevede il deposito dell'atto e l'affisione del relativo avviso esclusivamente presso il Comune, e la notifica si ha per avvenuta l'ottavo giorno successivo.

Questa procedura è molto pericolosa per il contribuente, che difficilmente si recherà presso la casa comunale per verificare la presenza di avvisi a suo nome, tanto più con cadenza settimanale. Per questo motivo la giurisprudenza di legittimità è stata molto severa nello stigmatizzare le condotte irregolari in tema di notifica, non essendo sufficiente la semplice attestazione del messo comunale che il destinatario sia "irreperibile". La Suprema Corte ha delineato gli obblighi del messo notificatore, richiedendo che questi attesti chiaramente sul referto di notifica il luogo in cui si è recato per eseguire la notificazione, e di aver verificato l'irreperibilità del destinatario in via oggettiva o mediante l'acquisizione di dichiarazioni in tal senso da parte dei vicini di casa.

In tal senso si è espressa da ultimo la sezione tributaria della Corte di Cassazione civile, con sentenza n. 4925/2007, ribadendo che la procedura speciale di cui all'art. 60 D.P.R. 600/73 si applica solo quando non è individuabile l'abitazione o l'ufficio del destinatario, ad esempio quando il contribuente si sia trasferito in un luogo sconosciuto e siano state vane tutte le ricerche effettuate; mentre si dovrà ricorrere alle procedure ordinarie in tutti gli altri casi.

Allorquando la notificazione venga erroneamente fatta secondo le modalità previste per il caso di irreperibilità assoluta, i rimedi giurisdizionali a disposizione del cittadino potranno esssere esperiti in opposizione al primo atto del quale egli venga a conoscenza.

Nel caso in cui il primo atto noto sia la cartella esattoriale, egli può entro trenta giorni opporsi ad essa lamentando la irregolare notifica del titolo sottostante (es. il verbale di violazione del C.d.S.); laddove egli non abbia avuto conoscenza nemmeno della cartella esattoriale, potrà comunque opporsi al primo atto esecutivo con il quale il riscossore aggredisca i beni del debitore (es. fermo amministrativo, iscrizione di ipoteca ecc.).

Laddove il contribuente venga casualmente a conoscenza di iscrizioni a ruolo a suo carico, e dall'estratto ruolo risultasse una cartella notificata per il caso di irreperibilità assoluta, potrà comunque "chiarire" la sua situazione debitoria senza attendere che i propri beni subiscano pregiudizi. Si potrà infatti agire citando in giudizio il concessionario per la riscossione del credito (che ha emesso la cartella), in opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c, domandando al giudice di sospendere l'efficacia della cartella e di dichiararne successivamente la nullità per vizio di notifica.