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Chi risponde del danno cagionato dal medico di base ad un paziente? Risponde solo il medico oppure è possibile agire anche nei confronti dell'ASL? Sul punto la giurisprudenza per lungo tempo si è mostrata divisa e si sono registrati due orientamenti tra loro contrapposti. Il primo orientamento nega qualsiasi responsabilità in capo all'ASL in quanto il medico di base non è legato ad essa, a differenza del medico pubblico dipendente, da un rapporto di servizio. Tra ASL e medico di medicina generale c'è un rapporto di convenzione e non di dipendenza per cui essa non può controllare l'operato del medico. Tale orientamento ha trovato la sua massima espressione nella sentenza della Cassazione Penale, sez. IV, n. 34460 del 16 aprile 2003. Il principio di diritto enunciato in questa pronuncia non ha però pienamente convinto tutti i giudici e ciò giustifica la presenza di decisioni sia di merito e sia di legittimità che sono giunte a conclusioni completamente diverse. Tra queste è utile menzionare la sentenza della Corte di Cassazione n. 6243 del 2015 secondo la quale l'ASL è responsabile per i pregiudizi arrecati dal medico di base che ha colposamente diagnosticato in ritardo un ictus cerebrale. Secondo tali giudici infatti è vero che il medico di medicina generale è scelto dal paziente ma è anche vero che tale scelta avviene tra i nomi inseriti in un elenco tenuto dall'ASL . Dall'inserimento in questi elenchi deriva un rapporto di convenzione con l'ASL e quando il medico esercita la propria prestazione nei confronti del paziente non fa altro che adempiere un obbligo assunto con il sistema sanitario nazionale. Tale secondo orientamento è diventato dominante ed è stato per questo trasformato in un articolo della Legge Gelli-Bianco che nel 2017 ha ridisegnato la complessa materia della responsabilità medica. L'articolo 7, co II della citata Legge prevede infatti che "La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero nell'ambito di attività di sperimentazione e di ricerca clinica ovvero in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale nonché attraverso la telemedicina". Considerato quindi che allo stato attuale il paziente danneggiato dall'operato del proprio medico di base può indirizzare la propria richiesta risarcitoria anche nei confronti dell'ASL, questa è stata gravata dall'obbligo di assicurare con un'apposita polizza i propri medici convenzionati " Le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private devono essere provviste di copertura assicurativa o di altre analoghe misure per la responsabilità civile verso terzi e per la responsabilità civile verso prestatori d'opera, ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014,n.90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, anche per danni cagionati dal personale a qualunque titolo operante presso le strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche e private, compresi coloro che svolgono attività di formazione, aggiornamento nonché di sperimentazione e di ricerca clinica. La disposizione del primo periodo si applica anche alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale nonché attraverso la telemedicina"