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D: Sono proprietario di un appartamento. Convivo con una signora vedova in tale appartamento, anche se ella ha ufficialmente la residenza altrove. Alla mia morte può la mia compagna avere il semplice usufrutto di tale appartamento? In altre parole può ella rimanere nella mia casa (a meno di sua decisione contraria) fino al suo decesso senza che i miei 2 figli naturali possano opporsi pretendendo la loro quota ereditaria?

R: Bisogna premettere che la convivenza more uxorio, in quanto situazione "di fatto", riceve scarsa tutela da parte del diritto; e che riguardo ai figli naturali c'è invece la tendenza ad equipararne i diritti a quelli dei figli legittimi.

Ciò premesso, se la sua compagna vive nel suo appartamento da almeno vent'anni ha già acquisito per usucapione il diritto di abitazione.
Ove così non fosse lei potrebbe costituire in capo alla sua compagna, mediante un atto inter vivos (ad esempio una donazione o una compravendita), un diritto di usufrutto, che le consentirà di continuare ad abitare in quella casa senza che i suoi figli possano intralciarla.

L'alternativa sarebbe la costituzione di un diritto di usufrutto mediante testamento; ove però il valore dell'usufrutto, in entrambi i casi, dovesse superare la quota disponibile del suo patrimonio (del 25% nel caso abbia anche una moglie; di un terzo del patrimonio altrimenti) i suoi figli potrebbero chiedere la riduzione dell'usufrutto.

Bisogna aggiungere che il valore dell'usufrutto è tanto minore quanto maggiore è l'età dell'usufruttuario; in caso di azione legale da parte dei suoi figli naturali, il relativo valore economico dovrà essere valutato alla data dell'apertura della successione (cioè al momento in cui lei verrà a mancare), tenuto conto dell'età della sua compagna.