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Autovelox: attenzione alla corsia
Sentenza Corte di Cassazione, numero 31411/2019

La Corte di Cassazione con la recente sentenza numero 31411, depositata
lo scorso 2 dicembre, si è nuovamente pronunciata sul tema della
legittimità dell’uso di apparecchiature elettroniche finalizzate a rilevare il
superamento, da parte degli automobilisti, dei limiti di velocità stabiliti
dal Legislatore.
Tale pronuncia, per il suo contenuto, è destinata a restringere
ulteriormente i casi in cui l’utilizzo di tali apparecchiature può
considerarsi legittimo e, di conseguenza, amplierà il numero di ricorsi
giudiziari avverso le contravvenzioni per violazione dell’articolo 142
Codice della Strada, comma 8 secondo cui”Chiunque supera di oltre 10
km/h e di non oltre 40 Km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 169,00 a
euro 680,00 (da euro 225,33 a euro 906,67 se commessa dopo le ore 22 e
prima delle ore 7)”.
Al fine di comprendere la reale importanza della decisione in esame, è
utile ripercorrere, sia pur brevemente, le fasi della vicenda giudiziaria.

Fatto: contravvenzione elevata per eccesso di velocità su una strada
statale ricadente nel Comune di Macchia d’Isernia. Tale eccesso di
velocità era stato accertato attraverso un autovelox collocato sulla
carreggiata destra della strada e riguardava un’autovettura che viaggiava
sulla carreggiata sinistra, e, quindi nel senso opposto di marcia.

Giudizio di primo grado: si è concluso con la sentenza numero 624/2013
con cui il Giudice di Pace ha accolto il ricorso dell’automobilista e, per
l’effetto, ha annullato il verbale di accertamento dell’infrazione al Codice
della Strada.

Giudizio di secondo grado: si è concluso con la sentenza numero 759/2016
con cui il Tribunale ha confermato la sentenza di primo grado e ha
ribadito l’illegittimità del verbale.

Corte di Cassazione: il Comune soccombente nei due gradi di merito ha
investito della questione anche la Suprema Corte la quale, però, non si è
discostata dagli esiti dei due precedenti gradi di giudizio. Il Comune ha
rivendicato la legittimità del verbale in quanto, a suo dire, a nulla poteva
rilevare la circostanza che l’apparecchio fosse stato posto sul lato destro
anziché su quello sinistro. A tal fine il Comune ha menzionato il D.L
121/2002, art. 4, convertito con L 168/2002, che conferisce al Prefetto la
competenza di individuare le strade o i tratti di strada in cui possono
essere installati i dispositivi di controllo della velocità, senza che sia
specificato il senso di marcia. Il Comune ha fatto notare che, nel caso
specifico, il Prefetto aveva autorizzato l’installazione di due manufatti
prefabbricati contenenti strumenti fissi per la rilevazione della velocità
degli autoveicoli in transito lungo tutta la strada statale ricadente nel
Comune di Macchia di Isernia. Lo stesso Prefetto aveva stabilito per
ciascun lato della strada a quale chilometro sarebbe dovuta avvenire
l’installazione. Tuttavia i Giudici di legittimità traggono proprio dalle
argomentazioni addotte dal Comune sufficienti elementi a fondamento
dell’illegittimità e ribadiscono che il Comune qualora avesse voluto
rilevare la velocità in entrambi i sensi di marcia avrebbe dovuto
installare due apparecchiature e procedere alla loro regolare
segnalazione.