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Quesito: un immobile dichiarato inagibile soggiace al pagamento dell’Irpef?

 

La risposta a tale quesito è no. Essa è contenuta nella Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 5/E dell’11 marzo 2013 nella parte in cui richiama l’articolo 13, comma 3, del d.l. n. 201 del 2011 che a sua volta dispone alla lett.b che la base imponibile IMU è ridotta del 50%per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili o di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni

L’inagibilità o inabitabilità può essere accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente può presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

L’assoggettamento di tali immobili al pagamento dell’IMU, sia pure in modo ridotto, li rende esonerati dal pagamento IRPEF e ciò in virtù del principio generale di sostituzione dell’IRPEF con il pagamento dell’IMU.