L’ipotesi in esame presenta alcune peculiarità sotto il duplice profilo della percentuale della pensione percepita dal genitore defunto che si trasmette ai superstiti a titolo di reversibilità e della sua decurtazione o meno in presenza di determinate soglie di reddito percepite dai beneficiari.
Allo stato attuale, alla morte del genitore, il figlio inabile ed il coniuge superstite hanno diritto alla reversibilità del coniuge deceduto equivalente all’80% della pensione da egli percepiva in vita.
Prima di analizzare il secondo profilo, è doveroso premettere che la Legge numero 335/1995 (cd Legge Dini) ha introdotto una serie di limitazioni degli importi dovuti quale reversibilità in presenza di altri redditi percepiti dal beneficiario. Allo stato attuale le percentuali del beneficio e le soglie di reddito considerate sono le seguenti:
Reddito minimo |
Reddito massimo |
Beneficio |
- |
20.007,52 |
60% |
20.007,52 |
26.676,52 |
45% |
26.676,52 |
33.345,65 |
36% |
33.345,65 |
- |
30% |
Come può evincersi dalla tabella, in presenza di un figlio inabile, le decurtazioni di cui sopra non operano e di conseguenza, come espressamente previsto dall’articolo 1, comma 4, della Legge Dini, l’assegno di reversibilità rimane intatto, anche se il reddito di entrambi (coniuge superstite e figlio inabile) è molto alto.