Menu Content/Inhalt

NOTA! Questo sito utilizza i cookie e tecnologie simili.

Se non si modificano le impostazioni del browser, l'utente accetta. Per saperne di piu'

Approvo

In ordine alla prima delle suddette esigenze il legislatore del '42 ha previsto una duplice garanzia: continuità del rapporto di lavoro in capo all'acquirente; responsabilità solidale dell'alienante e dell'acquirente in ordine ai debiti dell'impresa. L'operatività di tali garanzie è nell'originaria formulazione della norma rimasta in vigore fino al 1998 circoscritta al solo caso in cui il trasferimento ha ad oggetto l'intera compagine aziendale e non già un singolo ramo di essa.In ordine alla prima garanzia è da rilevare che la norma prevede un meccanismo che consente il trasferimento del rapporto di lavoro senza il consenso del lavoratore ceduto. Nella fattispecie in esame non trova applicazione l'articolo 1406 cc che subordina la cessione del contratto al consenso del ceduto. È dato segnalare che in molte occasioni i lavoratori hanno rivendicato l'applicazione della norma sopra menzionata ritenendola molto efficace per la tutela dei propri interessi. Nonostante però le ripetute richieste dei lavoratori, la Suprema Corte, intervenuta ripetutamente sulla questione, ha escluso la necessità del consenso del lavoratore trasferito ed ha configurato nella vicenda in esame il fenomeno della successione legale nella titolarità del contratto.

Molto significativo è l'uso da parte del legislatore del termine "continuità" in quanto con esso si è voluto escludere sia il fenomeno della novazione e sia il potere del datore di rinegoziare il contenuto del rapporto  di lavoro rendendo così molto esplicito il proprio intento di proteggere il lavoratore coinvolto.   La vicenda del trasferimento di azienda è stata posta anche al centro degli interventi comunitari sia normativi che giurisprudenziali dai quali emerge una regolamentazione della vicenda ancora più minuziosa di quella nazionale. Il confronto della disciplina interna del fenomeno in esame con quella comunitaria mette in rilievo una serie di profili molto interessanti. Da una simile operazione emerge innanzitutto una diversa terminologia nell'indicare l'oggetto del trasferimento ai fini dell'applicazione della normativa a tutela delle posizioni soggettive coinvolte nella vicenda traslativa. Mentre, infatti, il legislatore italiano, occupandosi all'articolo 2112 cc del destino dei lavoratori in caso di mutamento della titolarità del complesso produttivo, ricorre al termine "azienda" per identificare l'entità trasferita; quello comunitario usa l'espressione  "impresa", "stabilimento", "parti di stabilimento", "entità economica."Dietro il diverso uso di termini si cela una differente ampiezza dell'ambito di applicazione della tutela e ciò ha portato la dottrina e la giurisprudenza italiana ad interrogarsi sulla possibilità di dilatare i margini della disciplina interna.