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Alla luce di quanto detto è possibile ammettere che il trasferimento di parte dell'azienda può anche ravvisarsi nei casi in cui oggetto di trasferimento sono i rapporti di lavoro almeno quando essi risultano organizzati, coordinati e contrassegnati da un elevato contenuto professionale.In ordine alla rilevanza dell'autonomia delle parti singole e di quella collettiva nell'individuazione dell'articolazione funzionalmente autonoma, il legislatore prevede una serie di requisiti obiettivi per identificare  la parte di impresa oggetto della cessione: la preesistenza dell'articolazione funzionalmente autonoma e la conservazione della propria identità nel trasferimento. Si è quindi escluso che le parti individuali (alienante/acquirente) possano determinare tale articolazione al momento oppure in vista del trasferimento.

Una simile restrizione è stata superata dalla delega n. 30 del 2003 che  ha ampliato l'autonomia delle parti nella determinazione dell'articolazione funzionalmente autonoma a ciò esse possono pervenire al momento stesso del trasferimento. La Cassazione ritiene possibile un accordo sindacale concluso nell'ambito della procedura di informazione e consultazione consenta ad alcuni lavoratori afferenti alla parte dell'azienda ceduta di restare presso il cedente.In ordine, infine, all'applicazione della disciplina del trasferimento di azienda ai servizi pubblici occorre ricordare l'articolo 34 dlgs n. 29/93 (nel testo introdotto dal dlgs. n 80/98), che ha sostituito il precedente articolo  62 del d.lgs. n. 29/93 prevedendo l'estensione della disciplina del trasferimento di azienda nel caso di trasferimenti e conferimenti di attività svolte da pubbliche amministrazioni, enti pubblici o loro aziende o strutture ad altri soggetti pubblici o privati, al personale che passa alle dipendenze  di tali soggetti. Oggetto della disposizione in esame sono i passaggi dei dipendenti a seguito delle vicende di trasformazione nella gestione dei servizi pubblici.Diverso risulta invece il caso delle privatizzazioni in ordine alle quali non opera invece l'articolo 2112 cc. A favore di tale esclusione si è pronunciata la stessa Corte di Cassazione (sent.7449/2002) la quale richiede che ai fini dell'applicazione dell'art.2112 cc è necessario che i rapporti siano della stessa natura.

Dovendo trarre delle conclusioni da quanto detto è chiaro che emerge un diritto del lavoro in continua evoluzione, sempre pronto a dilatare la propria area di operatività al fine di soddisfare le esigenze dei soggetti coinvolti nelle vicende lavoristiche.