Menu Content/Inhalt

NOTA! Questo sito utilizza i cookie e tecnologie simili.

Se non si modificano le impostazioni del browser, l'utente accetta. Per saperne di piu'

Approvo

 

Un’analisi accurata delle riforme del 2005 evidenzia uno spostamento del tradizionale punto di riferimento: mentre la L. 241/90 prende in considerazione innanzitutto il cittadino ed il suo bisogno di essere coinvolto attivamente nel procedimento amministrativo, la L. 15/05 assume quale riferimento il processo amministrativo e le sue recenti dinamiche, nonché la necessità di deflazionare gli arretrati giudiziali.
È chiaro che il perseguimento dell’obbiettivo di diminuire il numero di ricorsi innanzi ai giudici amministrativi doveva necessariamente passare attraverso la modifica della tradizionale disciplina dei vizi dell’atto amministrativo, considerata una delle maggiori cause dell’ingolfamento della macchina giudiziaria amministrativa.

L’intervento messo in atto a tale scopo è rappresentato dall’introduzione dell’art. 21 octies che, nel contesto in esame, rileva soprattutto per il suo secondo comma ove si stabilisce che in presenza di un’attività amministrativa vincolata l’omissione della comunicazione di avvio del procedimento amministrativo, oppure la sua irregolarità, non inficiano l’atto allorquando per la natura vincolata il suo contenuto non sarebbe stato diverso anche se fosse stata garantita la partecipazione dell’interessato.La conseguenza della riforma è la consacrazione dell’irrilevanza della violazione della garanzia partecipativa in presenza di atti che risultano espressione di un potere amministrativo vincolato.

Tale irrilevanza, infatti, è sempre sussistente, in quanto la natura vincolata dell’atto preclude qualsivoglia margine di discrezionalità da parte dell’amministrazione, e ciò indipendentemente dalla presenza dell’interessato nel corso della sua formazione.Attraverso l’equazione introdotta dal legislatore: violazione della norma sulla comunicazione = non annullabilità, laddove il contenuto dispositivo dell’atto non sarebbe potuto essere diverso, si è ingiustamente sacrificato l’istituto della comunicazione per l’intera categoria degli atti vincolati.
Questa scelta non può dirsi immune da critiche e induce a riflettere sulla sussistenza di altre strade idonee a garantire il risultato voluto dalla classe politica dominante con un sacrificio minore dei diritti degli amministrati.

Sicuramente la scelta del legislatore assicurerà un’amministrazione «di risultati», efficiente, veloce ed economica. Il prezzo di tutto ciò, tuttavia, è rappresentato dal sacrificio dell’istituto della comunicazione e dalla perdita, per il destinatario dell’azione amministrativa, della possibilità di far valere le proprie ragioni.