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Il presente articolo vuole offrire alcune indicazioni pratiche sulla normativa applicabile ai casi in cui si verificano danni a cose o a persone a seguito della circolazione su strade dissestate.

A chi non è mai successo di danneggiare la propria automobile per essere passati su una buca presente sulla strada, non opportunamente segnalata e non avvistabile per le particolari circostanze di tempo e di luogo, oppure di inciampare in un ostacolo camminando per strada?

E' opportuno premettere che le strade sono beni demaniali ed in quanto tali essi sono gestite dalla pubblica amministrazione, ed è proprio contro di essa (identificata a seconda dei casi nel Comune, nella Provincia ecc.) che si deve agire per poter ottenere giustizia in caso di danni a cose o di lesioni personali conseguenti alla cattiva manutenzione delle strade.

Il settore in esame risulta essere già da tempo un luogo di scontro tra orientamenti giurisprudenziali tra loro contrastanti che ha visto l'intervento finanche della Consulta. Il problema fondamentale è quello di inquadrare la fattispecie in esame nell'articolo 2043 cc oppure nell'articolo 2051 cc. La scelta di invocare l'una oppure l'altra norma non è scevra di conseguenze, sopratutto per quel che riguarda gli oneri incombenti sul danneggiato in sede processuale. Come è facile intuire il giudizio instaurato dinanzi al giudice al fine di ottenere un ristoro per il pregiudizio subito si incentra sulle prove fornite dalle parti.

L'articolo 2043 cc pone a carico del danneggiato che voglia ottenere la tutela risarcitoria un onere probatorio particolarmente complesso ed articolato. Egli infatti deve provare tutti gli elementi costitutivi della fattispecie normativa, ossia: il fatto storico, il danno, il nesso di causalità e l'elemento psicologico, che può essere rappresentato dal dolo o dalla colpa del danneggiante. Sopratutto la prova di quest'ultimo elemento è molto complessa, trattandosi di provare elementi interiori della persona del danneggiante. In genere si richiede la prova della negligenza del danneggiante, che nella fattispecie in esame risulta configurabile allorquando, pur trovandosi nella possibilità di porre rimedio alle condizioni di dissesto delle strade, non si è provveduto in tal senso.

La posizione del danneggiato risulta meno gravosa ove invece si ritiene applicabile l'articolo 2051cc. Esso contempla la responsabilità che grava sul soggetto che ha in custodia la cosa che risulta poi generatrice del danno. Il custode, infatti, è responsabile per il solo fatto di avere il controllo della cosa che ha dato causa al pregiudizio, salvo che riesca a provare che l'evento dannoso sia da attribuire al caso fortuito. Affinché possa invocarsi la norma poc'anzi citata, è necessario che la cosa che ha provocato il danno rientri nel dominio di colui che ha la custodia, e che questi si sia trovato nella possibilità di neutralizzare ogni pericolo. Risulta molto chiaro che nelle ipotesi in cui è invocabile l'articolo 2051 cc il danneggiato è più avvantaggiato in sede processuale, in quanto egli deve provare solo il fatto ed il nesso di causalità e non già la colpa del danneggiante, la cui presenza secondo una parte degli studiosi si presume.

Tornando alla disamina della responsabilità dell'Ente proprietario delle strade per i danni cagionati dalla cattiva manutenzione del manto stradale, è opportuno segnalare che tradizionalmente è stato invocato sempre l'articolo 2043 cc, con la generale esclusione dell'articolo 2051 cc, e ciò in base alla considerazione che l'elevata estensione della rete stradale ne rende impossibile il controllo.

Oggi, per la verità, risulta superato il rigido orientamento secondo cui, in ogni caso ed a prescindere dal tipo di strade in questione e dalle modalità dell'accaduto, deve trovare applicazione l'articolo 2043 e mai l'articolo 2051. Da ciò consegue che la norma da applicare al caso di danni derivanti dalla cattiva manutenzione stradale va individuata caso per caso e non aprioristicamente. L'articolo 2051 cc è applicabile in tutti casi in cui il danno si è verificato su una strada che per la sua dimensione è possibile ritenere "controllabile", cioè quando su di essa l'ente amministrativo era in grado di espletare il dovuto controllo.

Il superamento dell'originario orientamento, che senza dubbio rendeva più gravoso per il privato il percorso da seguire per poter ottenere ristoro per il danno patito, è sicuramente da ascrivere al mutato rapporto configurabile tra cittadino e pubblica amministrazione. All'originaria quasi totale immunità della pubblica amministrazione si è sostituita la configurazione in capo ad essa di una responsabilità per i danni cagionati ai singoli soggetti.