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Alla stessa conclusione perviene il Consiglio di Stato, sul presupposto che se lo spazio di operatività della nuova norma attributiva di una giurisdizione esclusiva (estesa cioè per definizione alla cognizione di questioni di diritto) fosse circoscritto esclusivamente entro gli angusti confini intercorrenti tra il bando e l'aggiudicazione, fermandosi sulla soglia della stipulazione del contratto, essa sarebbe del tutto priva di contenuto, perché nell'ambito suddetto non vi sono situazioni giuridiche soggettive riconducibili alla categoria dei diritti soggettivi.

Ne si può ritenere che la norma in esame intendesse in quel modo attribuire al G.A. la sola potestà di disporre il risarcimento dei danni per le illegittimità commesse nelle varie fasi della gara, poiché tale potestà gli era già riconosciuta dall'art. 7 della stessa L. 205/00, senza che vi fosse bisogno di istituire a tale fine, con una previsione del tutto pleonastica, una giurisdizione esclusiva.

Posto che la soluzione prospettata da tale interpretazione consentirebbe di realizzare la concentrazione di tutti i rimedi innanzi allo stesso G.A., con l'apprezzabile risultato di rendere attingibile, in un unico giudizio, l'intera tutela offerta dall'ordinamento al ricorrente che ha ragione - dall'annullamento dell' atto amministrativo, alla declaratoria di nullità (o caducazione automatica) del conseguente contratto, fino al risarcimento del danno per equivalente, ovvero, ove possibile, anche attraverso la reintegrazione in forma specifica secondo lo schema di cui all'art. 2058c.c. - rimane tuttavia da stabilire la natura e la portata di tale reintegrazione in forma specifica.

Sul punto infatti si registrano significative divergenze tra l'orientamento della giurisdizione amministrativa di primo grado e quello del Consiglio di Stato.

Per il TAR Campania nella domanda di annullamento è sempre implicita la domanda di reintegrazione in forma specifica, intesa come ripristino della situazione giuridica lesa; domanda che prevale su quella di risarcimento per equivalente con la conseguenza che il giudice deve sempre pronunciarsi sulla domanda di reintegrazione in forma specifica, sebbene, ai sensi dell'art. 2058c.c., alla pronuncia su tale domanda sia pregiudiziale la valutazione dei presupposti della materiale possibilità e della non eccessiva onerosità.

Tale tesi viene sottoposta ad una serrata critica da parte del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 3338 del 18 giugno 2002. In primis, il Supremo Collegio si preoccupa di sgombrare il campo da un equivoco in cui sembra incorrere non solo il TAR Campania ma anche parte della dottrina.

"Ammettere, infatti, che la reintegrazione in forma specifica costituisca il mezzo per impartire un ordine alla P.A. di emanare un determinato provvedimento o quanto meno di provvedere in un determinato modo, finisce per attribuire all'istituto caratteri che non corrispondono in realtà alla vera e propria tutela aquiliana, ma tengono assai di più della tutela ripristinatoria.

Tale ricostruzione presuppone un concetto di reintegrazione in forma specifica del tutto diverso da quello affermatesi in sede civilistica sulla base dell'art. 2058 c.c.