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(...) Per quanto attiene al diritto di difesa, esso trova una sua configurazione anche nelle recenti affermazioni della Corte Costituzionale secondo cui l’articolo 111 non ha cancellato l’art. 24 Cost.: mentre il diritto di difesa è riconducibile all’art. 111, comma terzo, l’articolo 24 risponde alle esigenze difensive di tipo individuale tutte le volte in cui non ci sono esigenze probatorie, rispetto alle quali si applica invece il principio del contraddittorio. Quest’ultimo intanto si sposta da diritto dell’individuo, qual è il diritto alla difesa e all’ascolto, a esigenza del giudice, rendendo così effettivo il diritto di difesa e il principio del contraddittorio.

Se il processo accusatorio è quello in cui le parti sono presenti e il processo inquisitorio è quello in cui c’è segretezza, assenza di oralità, il tertium genus è dato da quello in cui c’è una partecipazione a distanza. Sul punto occorre sottolineare l’ampia opera di adeguamento realizzata dal legislatore nel campo processual-penalistico per adattare le regole processuali alle innovazioni proposte dallo sviluppo tecnologico. Si pensi ad esempio alle notificazioni eseguite mediante l’impiego di mezzi tecnici diversi dal telefono o dal telegrafo (es. fax) previste dall’articolo 150 CPP. Si pensi ancora alle intercettazioni di comunicazioni informatiche o telematiche (266 bis CPP) e al ruolo rivestito dagli audiovisivi, cioè dai meccanismi di registrazione sonora e visiva, ampiamente utilizzati nell’ambito della documentazione processuale, nelle riprese dei dibattimenti e nella formazione della prova. Risulta difficile il rapporto di compatibilità tra l’adozione delle nuove tecnologie ed i valori tradizionali del processo penale. Se da un lato, infatti, l’uso di tali strumenti rende la giustizia meglio organizzata e più efficiente dall’altra risultano compromessi i valori fondamentali del processo penale. Il legislatore ha cercato di mediare le contrapposte esigenze e in una prospettiva di elasticità processuale ha introdotto l’impiego nel dibattimento di apparecchiature che permettono di instaurare un collegamento audiovisivo a distanza tra la sala di udienza e la postazione remota. Nella sua prima apparizione normativa contenuta nell’articolo 147 bis disp. att. CPP, introdotto dall’art. 7 comma 2, dl 1992 n. 306 convertito nella legge 356 del 1992, l’utilizzazione del collegamento audiovisivo è disposto per l’esame delle persone ammesse, in base alla legge, a programmi o a misure di protezione (cd collaboratori di giustizia). La ragione è quella di sottrarli ai pericoli per la loro incolumità fisica a seguito delle continue ritorsioni cui sono soggetti. Il legislatore circoscrive in una sfera angusta lo strumento in esame prevedendo la facoltatività del suo utilizzo. Tutto è rimesso al giudice del dibattimento il quale terrà conto del pericolo e della disponibilità o meno degli strumenti in parola. I fautori della novità chiariscono che la previsione del nuovo art. 147 bis disp. att. è volta a salvaguardare le persone tutelando nello stesso tempo l’oralità e la dinamica probatoria tipiche del contraddittorio dibattimentale. Il collegamento audiovisivo permette comunque di esercitare, anche a distanza, il diritto di difesa mediante esame, controesame e contestazioni.