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(...) Il legislatore con la legge n. 11 del 1998 amplia la sfera di applicazione precedentemente riconosciuta solo all’esame dibattimentale del collaborante dall’art 147 bis disp att. Si ammette così la deroga alla partecipazione fisica al dibattimento dell’imputato detenuto (a qualsiasi titolo) in carcere per un’imputazione relativa ad uno dei delitti indicati nell’articolo 51, comma 3 bis (ossia dei delitti di criminalità di tipo mafioso) tutte le volte in cui sussistano gravi ragioni di sicurezza o di ordine pubblico oppure il dibattimento si presenta particolarmente complesso. Il nuovo articolo 146 bis prevede, quindi, un presupposto di tipo oggettivo – legato alla tipologia dei delitti – ed un presupposto di tipo invece soggettivo – rimesso, invece, alla valutazione discrezionale del giudice in ordine all’esistenza delle condizioni ambientali e funzionali del processo penale potenzialmente destinate a rappresentare una minaccia per la sicurezza dei soggetti coinvolti. Al fine di assicurare adeguate garanzie, la legge prevede che un ausiliario del giudice o ufficiale di polizia giudiziaria sia presente nel luogo in cui si trova l’imputato in modo da attestarne l’identità ed assicurare che lo stesso non patisca impedimenti o limitazioni all’esercizio del suo diritto di difesa e da atto della regolarità procedurale del collegamento. Si riconosce, poi, al difensore il diritto di essere presente nel luogo in cui risiede l’imputato, attivando un collegamento audiovisivo in modo da permettere all’imputato di interagire con i protagonisti del processo nel corso dello suo svolgimento. Laddove, infine, il giudice ritenga indispensabile procedere, sentite le parti, a confronto, a ricognizione dell’imputato ecc, è possibile la presenza dell’imputato. Dubbi di legittimità costituzionale sono stati sollevati in ordine agli articoli 146 bis e 147 bis disp att CPP in quanto contrastanti con gli articoli 3 e 24 Cost. Prima dell’entrata in vigore dell’art 147 bis nessun dubbio è stato sollevato sul gatto che la forma processuale tipica della scena dibattimentale è quella che impone la presenza in aula di tre persone (giudice, PM, imputato) e nel caso di assunzione della testimonianza, anche del testimone cui spetta un posto in aula, laddove egli sia più agevolmente visibile dalle parti e dal giudice. Non c’è dubbio che l’ingresso dei meccanismi di riproduzione audiovisiva, capaci di sostituire la presenza fisica del testimone o dell’imputato con quella “elettronicamente riprodotta” al dibattimento, rappresenti una novità formale e simbolica nelle attività processuali, destinate a perdere il loro originario connotato di fisicità. Sul punto è fondamentale considerare le ragioni che hanno spinto il legislatore a prevedere la possibilità di una partecipazione o dell’esame a distanza. È evidente che il legislatore ha inteso far fronte a tutte le difficoltà di accertamento dei gravi reati a struttura associativa commessi dalla grande criminalità organizzata. La ratio della partecipazione a distanza dell’imputato è da ricercare nella struttura articolata degli organismi criminali radicati nell’intero territorio, nell’elevato numero di imputati coinvolti in uno stesso processo, la contemporanea partecipazione di un imputato in più processi. Tutto ciò, accompagnato dalla tendenza del singolo imputato a presenziare al dibattimento personalmente, condiziona i tempi di definizione dei giudizi ed è di intralcio alla continuazione del processo. A ciò si aggiungano i pericoli per l’ordine pubblico e la sicurezza dell’imputato e delle forze dell’ordine durante i continui trasporti. Con riferimento, poi, all’esame a distanza del testimone che collabora con la giustizia e dell’imputato nel reato connesso (art. 147 bis) il collegamento a distanza evita l’usura della fonte di prova. La Corte Costituzionale, investita della questione di incostituzionalità della disciplina in esame, si è pronunciata con la sentenza n. 342 del 1999 rigettando ogni profilo di incostituzionalità della stessa. Essa fa notare che non è solo la presenza fisica nel luogo del processo che assicura l’effettività del diritto di difesa: ciò che occorre, sul piano costituzionale, è che sia garantita l’effettiva partecipazione personale e consapevole dell’imputato al dibattimento, e dunque che i mezzi tecnici, nel caso della partecipazione a distanza, siano del tutto idonei a realizzare quella partecipazione. La normativa in esame, secondo la Corte, non è costituzionalmente illegittima in quanto non si è limitata a delineare i mezzi processuali o tecnici attraverso i quali realizzare gli obiettivi perseguiti, ma ha anche tracciato un sistema di garanzie che devono tutelare l’imputato e il suo diritto a difendersi per tutto l’arco del dibattimento.

Ancora una volta emerge l’ambiguità del diritto, da sempre dibattuto tra un sistema dei valori ed un sistema dei fini che spesso, sacrificando i principi, giustifica i propri mezzi. Non bisogna dimenticare, tuttavia, che la democrazia, così come insegna la filosofia politica, dovrebbe farsi come procedimento corretto e non come mero sistema dei fini.