Menu Content/Inhalt

NOTA! Questo sito utilizza i cookie e tecnologie simili.

Se non si modificano le impostazioni del browser, l'utente accetta. Per saperne di piu'

Approvo

 

Il medesimo meccanismo di trasfigurazione di alcune figure di interesse legittimo in diritto soggettivo ha consentito il parziale accesso dei primi alla tutela risarcitoria. A parte la tematica dei comportamenti materiali dell'amministrazione o, comunque, di attività non provvedimentali, per le quali trattandosi di attività svolte more gestionis, nessun dubbio era stato mai avanzato in ordine alla loro idoneità a essere fonte di responsabilità aquiliana, il dato giurisprudenziale più significativo in tema di danni derivanti da attività provvedimentali illegittime, è rappresentato dalla risarcibilità del diritto affievolito, ritenendo la giurisprudenza che l'annullamento dell'atto illegittimo valesse ad eliminare l'effetto di degradazione del diritto soggettivo al rango di interesse legittimo oppositivo e che consentisse quindi la riespansione della posizione soggettiva alla dignità di diritto soggettivo, pienamente risarcibile in quanto tale; risarcibilità di contro non ammessa ove la situazione ripristinata retroattivamente avesse consistenza di interessi legittimi.

Erano comunque rimasti sempre esclusi dalla tutela piena, tutela cioè di annullamento in sede di giurisdizione amministrativa e, quindi, risarcitoria, in sede di giurisdizione ordinaria, gli interessi legittimi pretensivi, salvo quelli lesi da fattoreato, per i quali la Corte di cassazione aveva affermato che l'ingiustizia è in re ipsa e non ha quindi bisogno di essere riconnessa alla lesione di un diritto soggettivo. Con la sent. 500/99, le S.U. riconoscono la tutela risarcitoria delle posizioni di interesse legittimo con particolare riferimento a quelle di natura pretensiva; tuttavia, mentre per gli interessi legittimi oppositivi lesi da un atto comunque viziato ribadiscono l'automatico diritto al risarcimento, per gli interessi pretensivi costruiscono una "rete di contenimento", sul versante dell'ingiustizia del danno, negando che questa sussista ove la pretesa al provvedimento favorevole non sia sostenuta da buone probabilità di accoglimento, secondo una valutazione prognostica che il giudice deve compiere in base all'id quod plerumque accidit.

Dal punto di vista legislativo, la prima apertura in ordine alla risarcibilità del danno da lesione di interessi legittimi è intervenuta con l'art. 13 della L. 142/92, che ha recepito le direttive Cee del 1989 e del 1992, secondo cui "i soggetti che hanno subito una lesione a causa di atti compiuti in violazione del diritto comunitario in materia di appalti pubblici di lavori o di forniture o delle relative norme interne di recepimento, possono chiedere all'amministrazione aggiudicatrice il risarcimento del danno. La domanda di risarcimento è proponibile davanti al giudice ordinario da chi ha ottenuto l'annullamento dell'atto lesivo con sentenza del giudice amministrativo".
La norma non incide tuttavia sulla giurisdizione e delinea un meccanismo lento e complicato che passa per l'annullamento dell'atto illegittimo e solo dopo consente l'adizione del giudice ordinario per il risarcimento determinato dall'atto annullato.

Successivamente, il D. Lgvo 80/98, in attuazione della delega contenuta nell'art. 11 co. 4, della l. 59/97, all'art. 35 attribuisce al G.A. nelle controversie devolute alla sua giurisdizione esclusiva, ai sensi degli artt. 33 e 34, il potere di disporre, anche attraverso la reintegrazione in forma specifica, il risarcimento del danno ingiusto, disponendo, altresì, l'abrogazione dell'art. 13 della L. 142/92 e di ogni altra disposizione che prevedesse la devoluzione al giudice ordinario delle controversie sul risarcimento del danno conseguente all'annullamento di atti amministrativi nelle materie di cui al comma 1.

Si delinea, così, una giurisdizione su determinate materie che appare del tutto nuova, "perché nel contempo esclusiva, nel significato tradizionale di giurisdizione amministrativa di giurisdizione indifferentemente estesa alla cognizione degli interessi legittimi e dei diritti, e piena, in quanto non più limitata all'eliminazione dell'atto illegittimo, ma estesa alla reintegrazione delle conseguenze patrimoniali dannose dell'atto, perché comprensiva del potere di disporre il risarcimento del danno ingiusto".

In tale quadro evolutivo si inserisce la L. 205/2000, che, nell'intento di rimediare altresì alla pronuncia caducatoria della Corte Costituzionale (sent. 292/2000), intervenuta in relazione alla formulazione della legge di delega, all'art. 7 prevede, con valore formale di legge e quindi eliminando il vizio che aveva determinato la pronuncia di incostituzionalità, disposizioni sostitutive degli artt. 33 - 35, estendendo il risarcimento del danno ingiusto a tutte le ipotesi di giurisdizione esclusiva e non più limitatamente a quelle previste dagli artt. 33 e 34; lo stesso art. 7, inoltre, nel novellare l'ari 7 della L. 1034/1971, stabilisce che il T.A.R., nell'ambito della sua giurisdizione conosce anche di tutte le questioni relative all'eventuale risarcimento del danno, anche attraverso la reintegrazione in forma specifica, e gli altri diritti patrimoniali consequenziali,

La L.205/2000, nel sancire normativamente la risarcibilità degli interessi legittimi, introduce, così, in ossequio al principio di concentrazione processuale e semplificazione, una rilevantissima estensione della giurisdizione amministrativa, "restituendo", peraltro, in via legislativa, al G.A., quella competenza relativa al risarcimento degli interessi legittimi che le S.U., in via pretoria, avevano attribuito al G.O. configurandola altresì, come potere di conoscere incidenter tantum dell'illegittimità dell'azione amministrativa e di pronunciarsi sulla domanda indipendentemente dell'esito del giudizio di annullamento dell'atto, di competenza della giurisdizione amministrativa di legittimità.