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Pertanto, mentre anteriormente alla L. 205/00 il ricorrente che aveva ottenuto dal G.A. l'annullamento doveva poi rivolgersi al giudice ordinario per conseguire anche il risarcimento del danno (cd. tutela sdoppiata), ora il ricorrente può già in sede di impugnazione dell'atto illegittimo domandare al G.A., nello stesso ricorso introduttivo, il risarcimento del danno patito e, se non l'ha fatto, potrà sempre avanzare tale domanda, nei limiti della prescrizione (previo annullamento su tempestiva impugnativa dell'atto), con un'autonoma azione successiva, spettante alla piena giurisdizione dello stesso G.A.

Per l'evenienza, poi, che, a fronte dell'evolversi di circostanze di fatto e di diritto non attuali e non prevedibili al momento della sentenza di annullamento, il combinato disposto dell'effetto caducatorio e di quello conformativo non sortiscano un risultato finale di piena soddisfazione dell'interesse sostanziale del ricorrente, parte della giurisprudenza amministrativa ritiene che, nel nuovo contesto della L.205/00, s'imponga una riconsiderazione del rapporto tra ottemperanza e risarcimento del danno non più in termini di incompatibilità ma di coordinamento.

E' ragionevole ritenere, infatti, che in tali evenienze il ricorrente possa richiedere gli opportuni approfondimenti cognitori e di condanna proponendo domanda contestuale di ottemperanza e di risarcimento del danno al giudice che ha pronunziato la sentenza di annullamento e che ha dato la norma agendi, ricorrendo in giudizio con un unico atto, sia in vista della tradizionale ottemperanza in forma specifica sia per l'alternativa (in tutto o in parte) condanna al risarcimento del danno (TAR Campania, sez. I, sent. n. 44857/01 del 4.10.01).

Per altro verso, la giurisprudenza amministrativa ha affermato che nel giudizio amministrativo la declaratoria giurisdizionale della illegittimità di un atto amministrativo non costituisce elemento sul quale la parte interessata può innestare una domanda di risarcimento del danno, senza fornire una sua plausibile quantificazione e, quindi, senza cercare di ricostruire gli elementi che configurano un comportamento colpevole di tale gravità da rendere risarcibile il danno.

In sostanza non è possibile costruire uno schema di automatica equivalenza giuridica tra annullamento di un atto amministrativo, comportamento illegittimo della P.A. e risarcibilità del danno ingiusto, ma occorre sempre procedere ad una verifica in concreto degli elementi costitutivi della fattispecie risarcitoria.

A siffatta impostazione fa riscontro, sul piano sostanziale, la ricostruzione (compiuta dalle S.U.) della pretesa risarcitoria quale diritto soggettivo, da non confondere con la diversa situazione giuridica soggettiva la cui lesione è fonte di danno ingiusto (che può avere, indifferentemente, natura di diritto soggettivo, di interesse legittimo o di interesse comunque rilevante per l'ordinamento), e rispetto al quale, pertanto, è necessaria la positiva verifica di tutti i requisiti previsti dalla legge.

Secondo le S.U., infatti, qualora sia dedotta una domanda risarcitoria ex art. 2043 nei confronti della P.A., per illegittimo esercizio della funzione pubblica, il detto giudice, onde stabilire se la fattispecie concreta sia o meno riconducibile nello schema normativo delineato dall'art. 2043, dovrà accertare:

  • se sussiste un evento dannoso;
  • se l'accertato danno sia qualificabile come danno ingiusto, in relazione alla sua incidenza su un interesse rilevante per 1' ordinamento;
  • se l'evento dannoso sia riferibile ad una condotta (positiva od omissiva) della P.A.; se l'evento dannoso sia imputabile a dolo o colpa della P.A.