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Sul piano processuale, la L. 205/00, concentrando davanti ad un solo giudice ogni controversia tra privato e P.A. che abbia a presupposto l'illegittimità di un atto amministrativo, ha finito per far convivere nell'ambito dello stesso processo due tipi di azioni (e tutele), rispondenti a logiche e finalità completamente diverse.

L'azione di annullamento e la tutela cd. d'interesse legittimo, che viene appunto accordata al G.A. della legittimità. traggono origine da un'esigenza di protezione dell'interesse pubblico, mentre vi è estranea la cd "logica della spettanza", ossia l'intento di attribuire unicuique suum; essa, inoltre, ha la finalità di rimuovere per il passato l'atto illegittimo e di ripristinare anche per il futuro le condizioni di legalità e legittimità della funzione pubblica.

L'azione risarcitoria, invece, è direttamente ispirata alla logica della spettanza e ha unicamente finalità di ristoro del danno ingiusto, non occupandosi di voler ripristinare la legalità violata.

Nella problematica ricostruzione del rapporto tra le due azioni, la giurisprudenza amministrativa sembra fondamentalmente attestata sulla rivendicazione della permanente validità della cd. "pregiudiziale amministrativa" e sull'assunto che la tutela risarcitoria possa trovare ingresso nel giudizio amministrativo solo previo accoglimento del ricorso per l'annullamento del provvedimento, cui si collega il danno ingiusto lamentato dal titolare dell' interesse legittimo leso.
Sul punto, in particolare, il Consiglio di Stato (con la sent. 3169/2001) sottolinea che "l'azione di risarcimento dei danni derivanti da lesione di interessi legittimi ha funzione sussidiaria rispetto alla tutela giurisdizionale accordata con l'annullamento dell'atto impugnato. L'azione di risarcimento, in breve, svolge un ruolo di completamento della tutela risultante dal giudicato amministrativo demolitorio, colmando le lacune che possono determinarsi allorquando sopravviene un ostacolo insuperabile alla soddisfazione dell'interesse del ricorrente, per via dell'irreparabilità in forma specifica dei danni provocati dal provvedimento amministrativo positivo". Tale sussidiarietà, sempre secondo il Consiglio di Stato, confermerebbe la razionalità del disegno che devolve la giurisdizione risarcitoria al G.A.: è il giudice competente ad annullare l'atto che provvede, grazie alla reintegrazione in forma specifica ed al risarcimento per equivalente, ad eliminare ogni conseguenza pregiudizievole per il privato proprietario ed a completare la protezione giurisdizionale degli interessi, in armonia col principio di effettività della tutela di diritti ed interessi nei confronti della P.A.

Dall'asserito ruolo sussidiario e residuale del risarcimento del danno rispetto all'annullamento, la dottrina prevalente ha altresì inferito che la reintegra, costituta dalla pronuncia di annullamento, avendo la capacità di soddisfare la maggior parte del danno, limiterebbe il risarcimento alla differenza, normalmente consistente nei danni che si sono prodotti medio tempore.

Di conseguenza, la necessità giuridica che l'assetto di interessi definito dal provvedimento venga previamente contestato dal ricorrente attraverso l'azione di annullamento, si impone anche al fine di evitare che il danno assuma dimensione esorbitante, diversa essendo l'entità del danno per i soli effetti prodotti dall'atto medio tempore, rispetto al maggior danno di un atto non impugnato ed efficace.

Ciò senza che però la mancata proposizione del ricorso per l'annullamento configuri concorso di colpa del creditore ai sensi dell'art. 1227 c.c., in quanto, secondo la costante giurisprudenza, tale disposizione pur non escludendo l'onere da parte del debitore di tenere comportamenti attivi, non può essere interpretata fino ad imporre comportamenti connotati da un consistente sacrificio, quale deve ritenersi la proposizione di rimedi giurisdizionali idonei a ridurre o eludere il danno.