Art. 21 octies: misera sorte della partecipazione al procedimento amministrativo
I rapporti tra la Pubblica Amministrazione ed i soggetti privati hanno ricevuto una regolamentazione normativa mutevole nel corso degli anni, e sono stati da ultimo oggetto di modifica ad opera delle recenti novità legislative riguardanti il procedimento amministrativo.
La ragione di tanto interesse da parte del legislatore nei confronti di questa disciplina è da ricercarsi nelle peculiarità della materia trattata, che rappresenta inevitabilmente il luogo di scontro di esigenze diametralmente opposte, che vengono ora tutelate ora sacrificate dal susseguirsi degli interventi normativi.
Da un lato, infatti, si pone la pretesa dei privati di interloquire con l’amministrazione procedente durante la fase formativa del provvedimento, al fine di prospettare i propri interessi; dall’altro si impone il bisogno di addivenire ad una decisione amministrativa in tempi rapidi e di garantirne l’intangibilità in sede processuale.
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La responsabilità del venditore di bombole GPL in caso di omesso montaggio
Circa l'80% dei gravissimi sinistri relativi a bombole di gas di petrolio liquefatto (GPL) risulta causato dall'inesperienza degli utenti che installano autonomamente l'apparato. Questo semplice fatto fa emergere in tutta la sua rilevanza la questione, tutt'ora irrisolta, se gravi o meno una responsabilità sul venditore di GPL che si sia limitato alla mera consegna della bombola, senza provvedere personalmente alle delicatissime operazioni di montaggio e prova di tenuta.
Molto spesso, infatti, anche gli utenti più inesperti eseguono l'installazione senza, ovviamente, osservare le dettagliate regole previste dalla normativa di settore: basti pensare alle disposizioni UNI-CIG che nel corso del tempo hanno reso sempre più minuziosi gli accorgimenti necessari nella fase di montaggio, al fine di scongiurare ogni pericolo per il singolo e per la collettività.
Nonostante la delicatezza della questione, non è ad oggi pacifico per la giurisprudenza se il montaggio della bombola rappresenti una mera facoltà o assurga invece a rango di obbligo gravante sull'esercente attività di vendita: tenteremo in questa breve trattazione di dimostrare la sussistenza dell'obbligo di montaggio.
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È legittima l'IVA sui rifiuti?
L'intricato coacervo legislativo e giurisprudenziale in tema di rifiuti è senza dubbio alla base dei numerosi dibattiti succedutisi nel tempo.
Un acceso dibattito si è sviluppato recentemente intorno alla TIA (Tariffa di Igiene Ambientale), nata dal Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 (cd. decreto “Ronchi”) in attuazione delle direttive comunitarie in materia e destinata a sostituire progressivamente la vecchia TARSU (Tassa per lo smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani). Il decreto Ronchi, infatti, parla all'art. 49 di “tariffa” e non più di “tassa”, inducendo i Comuni che hanno già adottato il nuovo strumento di legge ad applicare l'IVA del 10% sugli importi dovuti.
Il punto giuridico della questione verte sulla classificazione della somma pretesa dagli enti locali quale corrispettivo pagato dalla collettività per un servizio prestato da altri (e dunque “tariffa”); oppure quale semplice tributo (la vecchia “tassa”). L'IVA, essendo un tributo a sua volta, troverà applicazione nel primo caso, e non nel secondo, non potendo costituirsi una cd. “tassa sulla tassa”.
Responsabilità per danni da cani randagi
Sent. 786/2011
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI CAMPI SALENTINA
Il Giudice di Pace avv. *****
ha pronunciato la seguente sentenza
in relazione alla causa n. 128/2010 R.G. Promossa
da:**********, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Cristina Giaffreda
-attore-
Contro
la Asl ****, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati **********
-convenuta-
Nonché contro
Il Comune ******, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.****
-terzo chiamato-
OGGETTO: RISARCIMENTO DANNI
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 2.11.2011
Conclusioni delle parti, così come rispettivamente articolate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Omesso ex art. 132,co 4) per come formulato ex lege 69/2009
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda, sotto il profilo della legittimazione passiva degli enti convenuti è fondata e merita accoglimento.
Preliminarmente va affrontato il discorso sulla responsabilità degli enti convenuti.
Entrambi, infatti, hanno sostenuto ed eccepito nei propri scritti difensivi la carenza di legittimazione passiva. Tanto il Comune di ***** quanto l'ASL di ***** affermano che è competenza dell'altro Ente la sorveglianza del fenomeno del randagismo, facendo così desumere che sul territorio non vi è la dovuta attenzione a prevenire che gli animali randagi vaghino per le strade.
La vicenda va analizzata partendo dalla normativa di riferimento, che è sancita dalla Legge della Regione Puglia n. 12 del 1995.
L'art. 6 della suddetta legge assegna alle aziende sanitarie locali il compito di vigilare e di recuperare i cani randagi, senza la necessità di preventiva segnalazione da parte di alcuno.
Tuttavia i Comuni oltre alla predisposizione dei canili per il ricovero dei cani vaganti (artt. 8 e 9 LR n. 12/1995), hanno, anche, l'obbligo dei controlli connessi all'attuazione della citata legge regionale (art.2), mentre ai Servizi veterinari delle USL è demandata la vigilanza e il controllo dei rifugi (art.9).
Da tanto, quindi, si desume che il Comune di ***** deve vigilare sull'operato dell'ASL, alla quale è demandato il recupero degli animali vaganti.
Poiché nella vicenda sottoposta all'attenzione di questo giudicante entrambi gli enti non hanno sufficientemente provato il rispetto degli oneri loro demandati dalla citata normativa di riferimento, rimpallandosi le reciproche responsabilità, sia il Comune che l'ASL devono ritenersi responsabili di quanto accaduto all'attore.
La responsabilità del Comune di *****, infatti, consiste nel non aver provato di aver istituito l'adeguato controllo delle attività che la Legge Regionale n. 12 del 1995 impone al secondo.
La responsabilità dell'ASL consiste nel non aver provato al recupero dei cani vaganti.
Tali assunti trovano riscontro in alcune pronunce del Supremo Collegio, che pongono tale responsabilità in capo al Comune o in capo all'ASL, a secondo delle loro inadempienze.
La sentenza della Cass. Civ., Sez. III, del 07/12/2005, n. 27001 sancisce che "Con riferimento a controversia di risarcimento danni verificatisi successivamente alla soppressione delle USL e fondata sull'omessa vigilanza sui cani randagi, affidata- dall'art.6 della L.R. 3 aprile 1985, n. 12, regione Puglia- alla competenza dei servizi sanitari delle unità sanitarie locali, la legittimazione passiva (già spettante per i fatti pregressi alla soppressione alle USL, organi comunali dotati di propria soggettività) spetta alla locale azienda sanitaria, succeduta alla USL, e non al Comune, sul quale, perciò, non può ritenersi ricadente il giudizio di imputazione dei danni dipendenti dal suddetto evento".
Di contro, Cassazione Civile Sez. III n. 10638/02 stabilisce che "Qualora non abbia vigilato sulle attività della A.s.l di cura dell'igiene, atte ad evitare il proliferare di animali selvatici all'interno dei centri abitati, il Comune è obbligato al risarcimento dei danni subiti da un cittadino a seguito dell'aggressione di un branco di cani randagi".
Tale ultima decisione, indica le linee guida in tema di organizzazione e distribuzione dei compiti in materia di assistenza sanitaria fra enti centrali e locali, determinatasi attraverso l'evoluzione legislativa, che ha trasformato l'originario ruolo delle ASL da articolazioni periferiche del servizio sanitario nazionale, poste alle dipendenze del governo locale, in quello di vere e proprie persone giuridiche pubbliche, dotate di autonomia amministrativa con legittimazione sostanziale e processuale, inserite nell'organizzazione sanitaria regionale. Tuttavia, non può dirsi completamente reciso il legame con l'ente territoriale locale nel cui ambito esse operano, residuando in capo al Comune, la definizione delle linee di indirizzo, nell'ambito della programmazione regionale e la verifica dell'andamento generale dell'attività delle ASL, attraverso l'attività di vigilanza del sindaco, il quale opera quale rappresentante dello stesso ente territoriale e non quale ufficiale di governo (articolo 3 comma 14 decreto legge 502/92).
In conclusione, entrambi i convenuti devono ritenersi responsabili in solido di quanto avviene sul territorio comunale in questione, per effetto del ruolo ad essi assegnato dalla suddetta normativa, per non aver provato di aver adottato, ognuno secondo il proprio ruolo, i provvedimenti e le cautele idonee ad eliminare il potenziale pericolo rappresentato dai cani randagi.
Entrambi, dunque, attraverso le loro omissioni hanno cagionato le conseguenze dannose lamentate dall'attrice; pertanto, tali soggetti saranno tenuti in via solidale ex art. 2055 c.c. Al richiesto risarcimento.
Quindi, attesa la violazione da parte dei convenuti della legge n. 281/91 (Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo) e della legge regionale n.12/95, che attribuiscono al servizio sanitario dell'ASL e all'Ente comunale il dovere di provvedere, ciascuno per le proprie attribuzioni, alla prevenzione e al controllo del fenomeno del randagismo, deve riconoscersi nella verificazione del danno de quo un concorso colposo in capo al Comune e all'ASL.
Non va in ogni caso sottaciuto che nel caso in esame, né la ASL ***** né il comune di ***** hanno offerto la prova di essersi opportunamente attivati per arginare o elidere il problema del randagismo.
Nel merito, l'attore ha fornito piena prova dei fatti posti a fondamento della domanda, essendo rimasto accertato, attraverso l'istruttoria espletata, che, nelle circostanze di tempo e di luogo dedotte, l'attore subiva un incidente a causa di un cane randagio che improvvisamente, mentre percorreva la SS 613, con direzione di marcia Brindisi-Lecce, gli compariva davanti occludendogli la traiettoria di marcia. La ricostruzione del sinistro, infatti, è contenuta nel verbale di intervento della Polizia e confermata dal teste ******.
Si può quindi affermare che nelle circostanze di tempo e di luogo narrate e provate dall'attore, questi nulla poteva per evitare l'impatto, atteso che la velocità di percorrenza su detta strada può arrivare fino ad un massimo di 110 Km/h ed una manovra improvvisa di svolta a tale velocità, finalizzata a scansare un animale vagante, può potenzialmente causare danni ben più gravi di quelli che si sono verificati nel caso in esame.
Venendo ai danni, l'attività istruttoria ha confermato quanto dedotto dall'attore sia in merito alla compatibilità, sia in ordine alla loro quantificazione.
La fattura prodotta in atti di € 4003,16 è stata sostanzialmente confermata dal CTU che ha quantificato gli stessi danni in € 3976,80.
Atteso l'esito del giudizio, le spese di CTU vengono poste definitivamente a carico delle parti soccombenti.
Le spese legali seguono l'accoglimento della domanda e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il giudice di pace, definitivamente decidendo sul giudizio promosso da **********nei confronti della ASL *****, in persona del legale rappresentante pro-tempore, nonché nei confronti del terzo chiamato Comune di *****, in persona del Sindaco pro-tempore, così dispone:
dichiara solidalmente responsabili del sinistro di cui in parte motiva la ASL ***** e il Comune di ***** e conseguentemente li condanna, in solido tra loro, al risarcimento dei danni subiti dall'attore, pari alla somma di € 4003,16 oltre interessi legali dalla data del fatto al soddisfo;
pone definitivamente a carico dei convenuti, in solido fra loro, le spese di CTU;
condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento di spese e competenze del presente giudizio, che si quantificano complessivamente in € 2010,00 di cui € 110,00 per spese borsuali, € 1000,00 per diritti, € 900,00 per onorari, oltre al rimborso forfettario, iva e cpa come per legge, che liquida direttamente in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Sentenza esecutiva ope legislativa
Campi Salentina, 30.11.2011 Il Giudice di Pace
Avv.*****
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