Danni da cattiva manutenzione delle strade
Il presente articolo vuole offrire alcune indicazioni pratiche sulla normativa applicabile ai casi in cui si verificano danni a cose o a persone a seguito della circolazione su strade dissestate.
A chi non è mai successo di danneggiare la propria automobile per essere passati su una buca presente sulla strada, non opportunamente segnalata e non avvistabile per le particolari circostanze di tempo e di luogo, oppure di inciampare in un ostacolo camminando per strada?
E' opportuno premettere che le strade sono beni demaniali ed in quanto tali essi sono gestite dalla pubblica amministrazione, ed è proprio contro di essa (identificata a seconda dei casi nel Comune, nella Provincia ecc.) che si deve agire per poter ottenere giustizia in caso di danni a cose o di lesioni personali conseguenti alla cattiva manutenzione delle strade.
Il giudizio incidentale
Nell’ambito del diritto costituzionale l’espressione “giudizio incidentale” viene usata per indicare uno dei due modi con cui può essere investita la Corte Costituzionale nel vigente ordinamento giuridico.
E’ ben noto che tra le varie funzioni della Corte spicca quella di assicurare la conformità delle leggi e degli atti aventi forza di legge del governo (decreti legge e decreti legislativi) al testo costituzionale. Da quanto detto deriva che la Corte, in quanto giudice delle leggi, costituisce una importante garanzia della rigidità della Carta fondamentale.
Le obbligazioni solidali
Le obbligazioni solidali sono riconducibili nell’ambito della categoria delle obbligazioni soggettivamente complesse e si caratterizzano a seconda dei casi per la presenza di:
- una pluralità di debitori (solidarietà passiva)
- una pluralità di creditori (solidarietà attiva)
- una pluralità di debitori e creditori (solidarietà mista)
La dottrina è divisa in ordine alla struttura delle obbligazioni solidali; secondo alcuni autori, infatti, sarebbe riscontrabile un solo rapporto obbligatorio con una pluralità di titolari mentre secondo altri ci sarebbero tanti rapporti quanti sono i soggetti attivi e/o passivi.
Responsabilità contrattuale ed extracontrattuale
Nell’ambito della generale categoria della responsabilità civile si è soliti individuare due distinte figure: quella contrattuale e quella extracontrattuale. Allo scopo di definire l’ambito dei due tipi di responsabilità basterà notare che, mentre la prima consegue all’inadempimento di un’obbligazione preesistente, la seconda si ha quando un soggetto cagiona ad altri un danno ingiusto senza essere legato da alcun rapporto.
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